Sentenza n. 7179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2267/2024, che aveva annullato la deliberazione regionale sul recupero degli sconti relativi alle endoprotesi impiantate negli anni 2010-2019
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza che aveva annullato la deliberazione della Giunta regionale n. XI/3245 del 16 giugno 2020, relativa al rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero dal 2010 al 2019. La deliberazione richiedeva agli erogatori autocertificazioni dei costi al lordo e al netto degli sconti dei fornitori e disponeva, per il 2010-2018, il recupero del valore complessivo degli sconti e, per il 2019, il recupero degli scostamenti tra i dati SDO4 e quelli autocertificati. La Regione ha sostenuto che il criterio di remunerazione non fosse mutato: gli erogatori avrebbero sempre dovuto rendicontare i costi effettivamente sostenuti, al netto degli sconti, e l'atto avrebbe soltanto avviato verifiche e recuperi di somme indebitamente percepite. Ha inoltre contestato che fosse necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, richiamando le autocertificazioni previste dalla delibera e l'interesse pubblico alla corretta destinazione delle risorse sanitarie. L'ospedale ha chiesto il rigetto dell'appello e riproposto, in via subordinata, le censure assorbite: carenza dei presupposti fattuali, poiché gli sconti potevano essere riconosciuti successivamente, riguardare più dispositivi o prestazioni non remunerate dal SSR; sproporzione del recupero integrale, dato che il sistema riconosceva una percentuale del costo medio e non il costo effettivo integrale; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, in mancanza di vizi degli atti precedenti o di specifiche ragioni di interesse pubblico; illogicità e contraddittorietà, per avere previsto il recupero integrale degli sconti senza ricalcolare il costo medio e le tariffe; violazione di affidamento, correttezza e irretroattività, per l'incidenza retroattiva su prestazioni già erogate e liquidate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento della deliberazione disposto dal TAR. Ha ritenuto non decisiva la tesi regionale secondo cui gli erogatori fossero già tenuti a rendicontare i costi al netto degli sconti: la deliberazione non si limitava a correggere i dati, ma stabiliva un criterio di recupero diverso dal sistema previgente, che determinava tariffe integrative uniformi sulla base del costo medio regionale e di una percentuale predeterminata. Per operare in continuità con quel sistema, la Regione avrebbe dovuto usare i costi al netto degli sconti per ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando l'eventuale differenza tra quanto erogato e quanto così rideterminato; invece aveva disposto il recupero dell'intero valore degli sconti per il 2010-2018 e degli scostamenti per il 2019. Il carattere eventuale del recupero non modificava tale conclusione, poiché riguardava soltanto la verifica delle singole posizioni. La motivazione è sufficiente a respingere l'appello; non risulta una decisione autonoma sulle censure riproposte dall'ospedale, rimaste subordinate. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
L’art. 8-sexies, d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale siano finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento.
Il finanziamento delle strutture sanitarie è definito globalmente negli accordi contrattuali e determinato in relazione alle funzioni assistenziali e alle attività svolte; la remunerazione delle singole prestazioni segue le tariffe applicabili.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo era consentita solo nei casi specifici e circoscritti individuati e regolamentati dagli accordi interregionali approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Venendo all’esame del gravame, va preliminarmente osservato come la Regione appellante non contesti l’applicabilità, in astratto, dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 alla fattispecie in esame, né deduca che la natura generale dell’atto impugnato fosse di per sé idonea ad escludere le garanzie partecipative.
La decisione di appello non esclude l'applicabilità delle garanzie partecipative alla fattispecie; il rigetto dell'appello si fonda sulla constatazione che la deliberazione aveva introdotto un criterio di recupero nuovo rispetto al sistema economico previgente.
Massime di principio
- Quando la remunerazione aggiuntiva delle strutture sanitarie è determinata mediante tariffe uniformi calcolate applicando una percentuale al costo medio regionale, il recupero retroattivo di importi non può essere parametrato automaticamente all'intero valore degli sconti ottenuti dal singolo erogatore se tale criterio non coincide con il sistema tariffario applicato. Per mantenere la continuità con il meccanismo previgente, occorre ricalcolare il costo medio e le tariffe sulla base dei costi corretti e recuperare l'eventuale differenza tra quanto erogato e quanto risulta dovuto secondo la rideterminazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →