Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21990/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di rettifica notificati nel 2018 a una società importatrice, all’esito di un controllo a posteriori ex art. 78 del Reg. n. 2913/92, con i quali l’Amministrazione doganale ha recuperato maggiori dazi all’importazione ritenendo errata la classificazione tariffaria di alcuni beni. La società aveva dichiarato la merce sotto la voce 8431390000 (parti di macchine della voce 8428, ossia altre macchine e apparecchi di sollevamento, carico, scarico o movimentazione), mentre l’Ufficio ha ritenuto corretta la diversa voce 8431200080 (parti destinate esclusivamente o principalmente a carrelli stivatori e altri carrelli con dispositivo di sollevamento, voce 8427). In primo grado il ricorso della società è stato accolto; in appello la CTR Lombardia ha confermato, valorizzando le ITV rilasciate dall’autorità doganale olandese alla consociata estera del medesimo gruppo, che avrebbero confermato la classificazione nella voce 8428. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 33 del Reg. n. 952/2013 e 56-57 del CDU, sostenendo che la CTR avesse attribuito efficacia automatica e vincolante a ITV rilasciate a un soggetto diverso dalla contribuente e, per di più, successivamente alle importazioni, quando al più tali ITV potevano valere come elemento probatorio; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/92, per avere il giudice di merito affermato la correttezza della classificazione senza confrontarsi in modo adeguato con le censure dell’Ufficio sulla natura della merce, sulla sua destinazione oggettiva e sulla non vincolatività delle ITV verso terzi. La società ha resistito con controricorso e ha anche eccepito un giudicato esterno basato su altra sentenza tra le stesse parti relativa ad annualità diversa, eccezione respinta dalla Corte perché riferita a diversi avvisi e a una diversa annualità, quindi a rapporti tributari autonomi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso il giudicato esterno invocato dalla contribuente, rilevando che la precedente decisione riguardava avvisi diversi e un’annualità differente (2017), mentre il presente giudizio concerneva dichiarazioni doganali e rettifiche relative al 2018, sicché mancava l’identità del rapporto giuridico. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo che la sentenza di appello non fosse affetta da motivazione apparente: la motivazione, seppur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e superava il minimo costituzionale. È stato invece accolto il primo motivo, perché la CTR aveva erroneamente attribuito efficacia vincolante alle ITV rilasciate a una consociata estera della contribuente. La Corte ha ribadito che la classificazione doganale va effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce al momento dell’importazione; l’ITV vincola solo l’autorità doganale nei confronti del destinatario della decisione e per le merci sdoganate dopo la sua efficacia; se rilasciata a terzi, può al più essere utilizzata come elemento di prova o fonte interpretativa, ma non produce effetti giuridici vincolanti né può, da sola, fondare un legittimo affidamento dell’importatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 78 del Reg. (CEE) n. 2913/1992

    consente il controllo a posteriori della dichiarazione doganale, base del recupero dei maggiori dazi.

  • art. 33 del Reg. (UE) n. 952/2013

    disciplina rilascio, valore giuridico e durata delle informazioni tariffarie vincolanti; esse vincolano l’autorità doganale solo verso il destinatario e per le merci sdoganate dopo la loro efficacia.

  • artt. 56 e 57 del Reg. (UE) n. 952/2013

    norme richiamate per il corretto inquadramento della classificazione tariffaria delle merci.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente della sentenza, ma ritenuto insussistente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro del contenuto della motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione dell’appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla parte per attestare il passaggio in giudicato della precedente sentenza invocata come giudicato esterno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del primo motivo, per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    rubrica del secondo motivo, per nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per escludere l’ipotesi di doppia conforme come ostativa alla deduzione del vizio di motivazione apparente.

  • Reg. (CEE) n. 2658/1987

    indicato come riferimento normativo fondamentale della nomenclatura combinata (NC).

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992

    codice doganale comunitario previgente, richiamato anche in relazione alla disciplina delle ITV.

  • art. 243 del Reg. (CEE) n. 2913/1992

    citato nel richiamo alla giurisprudenza unionale sulla possibilità di usare ITV di terzi come mezzo di prova nel contenzioso doganale.

Massime di principio

  • L’informazione tariffaria vincolante vincola l’autorità doganale solo nei confronti del destinatario della decisione e solo per le operazioni doganali compiute dopo la sua efficacia; non produce effetti automatici verso soggetti terzi, neppure se appartenenti allo stesso gruppo societario.
  • Una ITV rilasciata a terzi può essere valorizzata dal giudice come elemento di prova o fonte interpretativa nel giudizio di classificazione, ma non può da sola fondare l’annullamento della rettifica doganale né sostituire l’accertamento sulle caratteristiche oggettive della merce importata.
  • La classificazione doganale deve essere effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce al momento dell’importazione, secondo il testo della voce della nomenclatura e delle note di sezione o di capitolo, non in base al solo uso astrattamente possibile del bene.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur sintetica, consente di ricostruire il ragionamento decisorio e di comprendere le ragioni della decisione senza dover ricorrere a congetture integrative.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo se le due cause tra le stesse parti hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico; quando i prelievi o gli avvisi riguardano annualità diverse e fatti generatori autonomi, il giudicato della prima controversia non preclude l’esame della seconda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.