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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08526/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento proposta dal proprietario di un viottolo di accesso a fondi agricoli, volto a ottenere la declaratoria che il tratto terminale di sua proprietà non fosse gravato da servitù di uso pubblico. Il Comune aveva inserito il tratto in un elenco di strade vicinali pubbliche aggiornato con delibere comunali; il proprietario aveva già impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo, con declaratoria di difetto di giurisdizione. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda del proprietario e dichiarato l'assoggettamento del tratto a servitù di uso pubblico; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando l'inserimento nell'elenco comunale, lo stato dei luoghi, il transito di alcuni cittadini e la presenza di un cancello, ritenendo sufficiente la prova di una servitù di uso pubblico anche senza passaggio carraio. Con il ricorso per cassazione il proprietario articolava otto motivi: sosteneva, anzitutto, che l'elenco delle strade vicinali non fosse idoneo a fondare presunzioni di vicinalità perché non formato secondo la procedura di legge, con conseguente erronea allocazione dell'onere probatorio; deduceva inoltre vizi di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione sulle risultanze della CTU e della relazione tecnica comunale, omessa pronuncia su fatti come l'autorizzazione comunale al cancello e le iniziative dei cittadini, nonché errore nell'individuazione dei requisiti per qualificare una strada come vicinale pubblica e nell'inversione dell'onere della prova. Il Comune resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che la Corte territoriale aveva riconosciuto la servitù di uso pubblico senza attenersi ai principi consolidati in tema di strada privata gravata da uso pubblico: non basta l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario o il mero stato dei luoghi, ma occorre un titolo valido, oppure un uso pubblico esercitato dalla collettività con i requisiti per l'usucapione. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva attribuito rilievo decisivo solo al transito di alcuni cittadini e alla conformazione del luogo, senza verificare la sussistenza di un titolo o dei presupposti legali della servitù. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20, L. 20 marzo 1865, n. 2248

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'elenco delle strade vicinali, se non formato e approvato secondo la procedura prevista, non è idoneo a fondare la vicinalità o la servitù di uso pubblico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il proprietario contestava che fosse stato posto a suo carico l'onere di provare l'inesistenza dell'uso pubblico

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie effettuata dai giudici di merito

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la relazione tecnica comunale avrebbe dovuto valere come confessione stragiudiziale

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo ai requisiti necessari per qualificare la strada come vicinale pubblica

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per le censure di omesso esame o motivazione insufficiente su fatti decisivi

Massime di principio

  • Una strada privata può essere assoggettata a servitù di uso pubblico solo se esiste un titolo valido che la sorregga oppure se l'uso pubblico si sia protratto per il tempo necessario all'usucapione; il mero transito di soggetti diversi dal proprietario non basta di per sé.
  • Per qualificare una strada come vicinale pubblica occorre verificare la sussistenza del passaggio esercitato da una collettività territorialmente qualificata, la concreta idoneità della strada a soddisfare un interesse generale e l'esistenza di un idoneo titolo giuridico.
  • L'inserimento di una strada in un elenco comunale ha valore meramente dichiarativo e non può, da solo, supplire alla mancanza dei presupposti sostanziali della servitù di uso pubblico.
  • La decisione di merito è censurabile quando desume la servitù di uso pubblico dal solo stato dei luoghi o da un uso episodico o limitato del tracciato, senza verificare i presupposti legali richiesti.
  • In materia di servitù di uso pubblico su strada privata, il riparto dell'onere probatorio non può essere alterato: grava su chi invoca l'uso pubblico dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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