Cassazione Civile, Ordinanza n. 14249/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda la proprietà di un terreno catastalmente intestato a un Comune. In origine una parte aveva chiesto l'accertamento della proprietà in base a titoli e, in subordine, per usucapione; un altro soggetto aveva a sua volta domandato l'accertamento dell'usucapione sul medesimo bene. Dopo una prima fase di merito e un precedente intervento della Cassazione con annullamento parziale, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte d'appello di Bologna, giudice di rinvio, che ha dichiarato la proprietà del bene in capo agli eredi della originaria attrice per intervenuta usucapione, ordinando al Comune la restituzione del terreno. Gli eredi della controparte hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non potesse esaminare documenti non presenti nel precedente giudizio di appello e poi riproposti nel rinvio, perché il fascicolo sarebbe stato ricostituito unilateralmente dalla difesa avversaria senza autorizzazione del giudice. I resistenti hanno svolto controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso: ha chiarito che il precedente annullamento della Cassazione si era limitato a constatare l'assenza di un documento dagli atti del giudizio d'appello e l'impossibilità di fondare su di esso la decisione, senza però affermarne l'inutilizzabilità in assoluto. Poiché quel documento era stato già prodotto in primo grado, in forza del principio di non dispersione della prova esso doveva considerarsi già acquisito al processo e, quindi, ammissibile anche nel giudizio di rinvio. Ne consegue che il giudice di rinvio poteva legittimamente esaminarlo. Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale sono vietate nuove conclusioni e nuove prove/documenti, salvo che la loro deduzione sia resa necessaria dalla sentenza di annullamento; tuttavia non sono "nuovi" i documenti già prodotti in una precedente fase del processo, perché acquisiti alla causa secondo il principio di non dispersione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il divieto di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti opera solo per gli elementi realmente nuovi; restano utilizzabili i documenti già introdotti in una precedente fase del processo, perché il processo conserva la prova già acquisita.
- L'annullamento della sentenza d'appello per mancanza materiale di un documento non comporta, di per sé, la sua definitiva inutilizzabilità: se il documento era già stato prodotto in primo grado, esso può essere riesaminato nel rinvio quando sia nuovamente presente agli atti.
- Il principio di non dispersione della prova impedisce che un documento già ritualmente prodotto perda efficacia processuale per il solo fatto di non essere stato materialmente rinvenuto in una successiva fase del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, quando il motivo attacca l'utilizzo di un documento nel rinvio, occorre verificare se il documento fosse effettivamente nuovo oppure già acquisito al processo; solo nel primo caso può prospettarsi la violazione dell'art. 394 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2022 del 05/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →