Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dal diniego, confermato in appello, della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. Il lavoratore ricorrente lamentava che la corte territoriale avesse negato il beneficio per asserita mancanza di prova dell'esposizione, nonostante la produzione di una prova testimoniale sulle mansioni, di un parere CONTARP e di una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un diverso giudizio promosso da un collega. Con il primo motivo deduceva nullità del procedimento per mancata comunicazione dell'ordinanza di ammissione dei testi, ma senza riportare il contenuto dell'ordinanza né spiegare l'incidenza del vizio sul prosieguo del processo. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare le prove acquisite e di disporre una CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e il secondo manifestamente infondato, osservando che la corte d'appello aveva correttamente valutato le prove e spiegato perché non fossero sufficienti a dimostrare la specifica e qualificata esposizione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di specificità e difetto di autosufficienza, e ha respinto il secondo motivo ritenendolo manifestamente infondato, poiché il giudice di merito non aveva violato le norme invocate e aveva motivato adeguatamente sulla insufficienza del materiale probatorio. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'INPS è rimasto intimato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere una errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la norma fosse stata violata, ritenendo corretta la valutazione della prova da parte del giudice di merito.
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; la Corte ha ritenuto che non fosse stata affatto violata dalla decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicata per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato da versare in caso di raddoppio ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che denunci nullità processuale deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione l'atto processuale censurato e spiegare come il vizio abbia inciso sullo svolgimento del processo e non sia stato sanato.
- La censura per violazione dell'onere della prova non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia già valutato le prove disponibili e motivato sulla loro insufficienza rispetto al fatto costitutivo dedotto.
- La produzione di elementi istruttori riferiti ad altri soggetti o a diverse lavorazioni non è di per sé sufficiente a dimostrare la specifica esposizione del singolo lavoratore, quando il giudice accerti che manchino dati concreti sulle mansioni, sul luogo di lavoro e sulle modalità della prestazione.
- Il giudice di merito può legittimamente negare l'ammissione di una CTU quando la parte non abbia fornito un adeguato compendio fattuale minimo da cui desumere la necessità dell'accertamento tecnico.
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