Sentenza n. 3772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’esclusione dal corso di dottorato e la clausola del bando che vietava la rinuncia all’emolumento del dottorato
Esito
Favorevole al resistente (candidato a dottorato)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato, collocato al secondo posto in graduatoria per l’ammissione a due posti di un corso di dottorato, era stato escluso perché non aveva rinunciato al contratto di formazione specialistica e ai relativi emolumenti connessi alla frequenza di una scuola di specializzazione medica. L’esclusione era stata fondata sulla clausola del bando che qualificava come assoluta e irrinunciabile l’incompatibilità tra il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca previsto dal programma Dottorati InPA e la contemporanea iscrizione a una scuola di specializzazione medica, nonché sull’art. 40 del d.lgs. n. 368/1999 e sull’art. 7 del d.m. n. 226/2021. Il TAR aveva ritenuto consentita, in linea generale, la contemporanea iscrizione al dottorato e alla scuola di specializzazione medica, subordinandola alla verifica concreta della compatibilità didattica e logistica e alla non cumulabilità degli emolumenti. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo che il contratto di apprendistato ex art. 45 del d.lgs. n. 81/2015 fosse un vero contratto di lavoro subordinato, con retribuzione non rinunciabile, incompatibile con il contratto di formazione specialistica; che il programma Dottorati InPA avesse natura speciale rispetto ai dottorati ordinari; che la retribuzione non potesse essere equiparata alla borsa di dottorato; e, in subordine, che la concreta compatibilità non fosse configurabile senza il nulla osta delle strutture accademiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 3, della l. n. 33/2022 abbia introdotto, a livello primario, il principio della compatibilità tra l’iscrizione a un corso di dottorato e quella a una scuola di specializzazione medica, salva la verifica in concreto della compatibilità delle attività e degli impegni. Tale regola, posta da una fonte primaria, non può essere derogata da disposizioni amministrative o regolamentari relative al programma Dottorati InPA. Il d.m. n. 226/2021, art. 7, demanda ai regolamenti di autonomia delle università la disciplina della frequenza congiunta, richiedendo la verifica della compatibilità da parte degli organi accademici e vietando il cumulo degli emolumenti, ma non stabilisce un’incompatibilità assoluta. Il decreto interministeriale sul programma Dottorati InPA si limita a prevedere la possibilità di attivare contratti di apprendistato esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato e non contiene alcuna deroga alla disciplina primaria. La natura retributiva dell’emolumento del contratto di apprendistato non consente di desumere l’incompatibilità assoluta, né rende legittima la clausola del bando che vietava la rinuncia all’emolumento e imponeva l’esclusione. Anche il contratto di apprendistato, pur rafforzando la tutela economica del dottorando, deve essere armonizzato con la regola legislativa della compatibilità tra percorsi formativi. La verifica della compatibilità concreta non poteva essere anticipata dal giudice, spettando alle competenti amministrazioni accademiche in esecuzione della pronuncia. Le amministrazioni appellanti sono state condannate in solido al pagamento di 4.000 euro di spese in favore dell’appellato; le spese sono state compensate nei rapporti con l’INAIL.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 12 aprile 2022, n. 33
«è altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica»
Introduce a livello legislativo il principio della compatibilità tra dottorato di ricerca e scuola di specializzazione medica, da verificare in concreto, senza possibilità di deroghe peggiorative mediante fonti subordinate o atti amministrativi.
art. 7 d.m. 14 dicembre 2021, n. 226
«la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università»
Demanda agli atenei la disciplina delle modalità della frequenza congiunta e richiede la verifica della compatibilità delle attività e degli impegni, vietando il cumulo degli emolumenti ma non prevedendo un’incompatibilità assoluta.
art. 40, comma 1, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Il divieto di ulteriori attività lavorative dei medici specializzandi non è stato ritenuto idoneo a fondare, nel caso concreto, un’incompatibilità assoluta tra il percorso di specializzazione e il dottorato di ricerca.
art. 45 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca; la sua natura lavoristica e retributiva non consente comunque di derogare alla regola legislativa della compatibilità tra percorsi di alta formazione.
art. 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2022
Prevede, nell’ambito del programma Dottorati InPA, la possibilità di attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato, senza introdurre una deroga alla disciplina primaria sulla contemporanea iscrizione.
Impedisce al giudice di sostituirsi alle competenti amministrazioni nella valutazione concreta della compatibilità didattica e organizzativa tra i due percorsi formativi.
Massime di principio
- La contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a una scuola di specializzazione medica è consentita in via legislativa, ferma la verifica concreta della compatibilità delle attività, degli impegni e dell’organizzazione dei due percorsi.
- Una fonte regolamentare, un bando o un atto amministrativo non possono introdurre un’incompatibilità assoluta tra dottorato e specializzazione medica quando la legge primaria ammette la contemporanea iscrizione.
- La disciplina del d.m. n. 226/2021 richiede la verifica della compatibilità da parte delle competenti strutture accademiche e vieta il cumulo degli emolumenti, ma non autorizza l’esclusione automatica del candidato per la sola contemporanea iscrizione.
- La previsione di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, anche se comporta una retribuzione e un rapporto di lavoro, non determina di per sé una deroga alla regola legislativa di compatibilità tra percorsi di alta formazione né legittima il divieto assoluto di frequenza congiunta.
- La verifica della compatibilità concreta tra dottorato e specializzazione medica spetta alle competenti amministrazioni accademiche e non può essere anticipata o sostituita dal giudice amministrativo mediante una valutazione astratta dell’impegno richiesto dai due percorsi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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