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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43883/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza relativo alla procedura di revisione (revocazione) della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Bari il 20/04/2016 (divenuta irrevocabile il 16/01/2018). Francesco Vavalle e terzi avevano chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.159/2011, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera a) dell'art.1 cod. antimafia (sentenza Corte Cost. n.24/2019). La Corte di appello di Lecce, con decreto del 5/03/2021, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la revocazione non fosse lo strumento corretto e suggerendo l'incidente di esecuzione; il Tribunale di Bari, chiamato a riesaminare l'istanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n.3513/2021, Fiorentino), la cognizione dovesse spettare alla Corte di appello di Lecce.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza della Corte di appello di Lecce a trattare il procedimento di revocazione. La decisione si fonda sul principio, richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite (Fiorentino), secondo cui l'art. 28, comma 2, del codice antimafia comprende anche la cognizione degli effetti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. Corte Cost. n.24/2019) e che tale illegittimità integra un difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura ablativa, rendendo applicabile la revocazione. Gli atti sono stati dunque trasmessi alla Corte di appello di Lecce per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 28

    L'art. 28, comma 2, è stato interpretato come ricomprendente la cognizione degli effetti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale (es. Corte Cost. n.24/2019), sicché la sopravvenuta illegittimità dei presupposti autorizza la revocazione della confisca di prevenzione

  • codice di procedura penale

    art. 30; art. 28, comma 1, lett. b)

    Base procedurale per la sollevazione del conflitto negativo di competenza e per la rimessione degli atti alla Corte di cassazione

  • decreto-legge n.137 del 2020, art. 23, comma 8 (conv. dalla legge n.176/2020)

    Autorizza la trattazione scritta del giudizio di cassazione, modalità adottata nel procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale n.24 del 2019

    Ha dichiarato incostituzionale la lettera a) dell'art.1 cod. antimafia, eliminando una delle figure di pericolosità sociale che giustificavano la confisca di prevenzione e determinando un difetto dei presupposti della misura

  • Sez. U. Corte di cassazione, sentenza n.3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Precedente di legittimità che ha stabilito che l'art. 28 cod. antimafia comprende la cognizione degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale e che la revocazione è lo strumento idoneo per adeguare le statuizioni di confisca al giudicato costituzionale

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma che costituiva presupposto per la confisca di prevenzione, tale illegittimità può costituire un difetto originario dei presupposti e giustificare la revocazione della confisca.
  • L'art. 28 del codice antimafia va interpretato nel senso che la competenza a decidere sugli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale è demandata alla Corte di appello prevista dalla norma; in caso di contrasto o rifiuto dei giudici, è possibile sollevare conflitto negativo di competenza alla Corte di cassazione.
  • La revocazione (non l'incidente di esecuzione) può essere lo strumento processuale adeguato per rivedere confische di prevenzione divenute irrevocabili quando sopravvengono pronunce costituzionali che incidono sui presupposti della misura, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • In presenza di stasi procedurali dovute al rifiuto dei giudici a prendere cognizione della domanda, il rimedio procedurale è il conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p.; la Cassazione decide e dispone la trasmissione degli atti al giudice riconosciuto competente.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione hanno valore vincolante nell'indirizzare l'interpretazione delle norme di competenza e rimedio (es. art. 28 cod. antimafia) e devono essere considerate negli orientamenti dei giudici di merito.

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