Cassazione Penale, Sentenza n. 37858/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: (1-2) censura per modifica della imputazione in udienza (presunta contestazione di fatto nuovo e genericità dell'accusa) in violazione degli artt. 516, 518, 521, 522 e 429 c.p.p.; (3) inutilizzabilità di parte della deposizione della persona offesa (artt. 191 e 526 c.p.p.) relativa a fatti contestati dopo la modifica dell'imputazione; (4-6) vizi di motivazione (manifesta illogicità, difetto e contraddittorietà) nelle valutazioni circa il coinvolgimento dell'imputato nelle minacce anteriori all'arresto, l'effettivo pagamento di somme e la conoscenza/qualità del coimputato Papeo Angelo; (7) violazione di legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.) per l'erronea applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite" (richiamando artt. 59 co.2, 118, 629 co.2 e 628 co.3 n.1 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato respinto in pieno. La Corte di legittimità ha ritenuto che le modifiche all'imputazione fossero meramente di dettaglio (spostamento temporale minimo e precisazioni esecutive) e non avessero inciso sul diritto di difesa; la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa è infondata perché non sussisteva novità sostanziale; le censure motivate sono, in gran parte, ricadute nel merito e dunque inammissibili in cassazione (la Corte non può rivedere la valutazione di fatto e della credibilità che spetta ai giudici di merito); la Corte ha inoltre confermato correttamente l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite in ragione della unitarietà della condotta estorsiva e della conoscenza/colpa del promotore (il padre) circa la possibilità che il figlio agisse con altri. Conseguentemente la condanna penale è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la modifica dell'imputazione: la Corte ha interpretato che la modifica è rilevante solo se altera sostanzialmente il fatto e pregiudica il diritto di difesa; nel caso era solo una precisazione temporale non sostanziale.
Norma sulle nuove contestazioni e necessità di garanzie difensive; la Corte ha ritenuto rispettate tali garanzie perché la novità non ha alterato la fisionomia essenziale dell'accusa.
Disciplina gli effetti della modifica dell'imputazione in dibattimento; applicata nel senso che le variazioni formali non hanno pregiudicato il contraddittorio.
Previsioni procedurali correlate alla modifica dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che non ci sia stata violazione rilevante.
Regola la formula dell'imputazione (specificità vs genericità); la Corte ha ritenuto l'imputazione sufficientemente dettagliata per il diritto di difesa vista la semplicità del fatto.
Norma sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio; la Corte ha valutato che le dichiarazioni sono state legittimamente utilizzate mediante contestazione.
Regola l'uso delle dichiarazioni rese fuori udienza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse inutilizzabilità per novità di imputazione.
Motivi di cassazione per inosservanza di norme processuali: la Corte ha esaminato e dichiarato infondati i profili procedurali denunciati.
Motivo di cassazione per violazione di legge penale: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, respingendo la censura.
Richiamato nel ricorso in tema di circostanze aggravanti generali; la Corte ha considerato correttamente valutate le circostanze contestate.
Principi generali sul concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio che l'aggravante può comunicarsi ai correi in presenza di conoscenza o colpa.
Disciplina dell'applicazione delle circostanze: citata nel ricorso, la Corte però ha ritenuto corretta la qualificazione adottata dai giudici di merito.
Aggravante "delle più persone riunite": la Corte ha confermato che ricorreva perché la minaccia/violenza fu realizzata con la simultanea presenza di più persone nota alla vittima o comunque comunicabile per colpa del promotore.
Regola le conseguenze del rigetto del ricorso in cassazione; applicata per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Prescrive le formalità del ricorso; la Corte ha richiamato l'obbligo di specificità dei motivi e ha dichiarato aspecifici alcuni profili del ricorso.
Regole sulla motivazione del provvedimento impugnato e sui limiti del controllo: citata per rimarcare i limiti della cassazione nella riconsiderazione del merito.
Massime di principio
- Modifiche formali dell'imputazione (es. spostamenti temporali minimi o precisazioni esecutive) non costituiscono di per sé violazione del diritto di difesa se la fisionomia essenziale del fatto rimane immutata.
- Le dichiarazioni rese prima del dibattimento possono essere utilizzate tramite il meccanismo della contestazione per valutare la credibilità del teste, purché non si tratti di elemento sostanzialmente nuovo rispetto all'imputazione.
- In cassazione non è ammesso rivisitare la valutazione del merito e della credibilità delle prove: le doglianze che richiedono una diversa ponderazione del materiale probatorio sono inammissibili se non evidenziano vizi specifici di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Le censure in cassazione devono essere formulate con specificità: motivi generici, promiscui o alternativi rischiano l'inammissibilità per aspecificità.
- L'aggravante per "più persone riunite" può comunicarsi ai correi non presenti se l'autore principale ha consapevolezza o è stato colposo nel prevedere che altri avrebbero agito con lui, e se la presenza di più persone era percepibile dalla vittima come rafforzamento della minaccia/violenza.
- Quando si impugna l'utilizzabilità di una prova, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza che l'espunzione della stessa avrebbe sulla cosiddetta "prova di resistenza": se le residua prova è sufficiente, l'irregolarità è ininfluente.
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