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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24200/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 luglio 2021 con cui la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena per riconoscimento di continuazione già disposta con decisione irrevocabile del 18/12/2014. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la pena inflitta in cognizione fosse illegale perché il giudice della cognizione avrebbe calcolato la base di pena in modo cumulativo senza scorporare gli aumenti per i reati già riuniti in continuazione, non avrebbe correttamente individuato il reato piu grave e non avrebbe adeguatamente motivato l'entità degli aumenti per continuazione per ciascun reato-satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la determinazione della pena operata nella decisione di cognizione sia ormai coperta da giudicato irrevocabile (decisione divenuta definitiva il 23/06/2016 con rigetto del precedente ricorso), perciò non sindacabile in sede esecutiva. La Corte ha richiamato i limiti delle competenze del giudice dell'esecuzione, che possono essere esercitate solo entro i casi tassativamente previsti per dirimere questioni sopravvenute o per verificare l'eseguibilità del titolo, non per riemergere questioni interpretative coperte dal giudicato. Non essendo presenti ipotesi eccezionali (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale, violazione CEDU, palesi errori giuridici o materiali tali da rendere la pena illegale o abnorme), la domanda era inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente come norma relativa al criterio di determinazione della pena in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla corretta applicazione di tale norma siano parte della determinazione della pena coperta dal giudicato e non sindacabili in sede esecutiva.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Inserito nel richiamo alla disciplina delle competenze del giudice dell'esecuzione: delimita i poteri del giudice dell'esecuzione nell'ambito delle questioni ammesse dopo il giudicato.

  • art. 668 cod. proc. pen.

    Parte della cornice normativa che definisce le facoltà del giudice dell'esecuzione per valutare questioni sopravvenute o dubbi sull'eseguibilità del titolo.

  • art. 672 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma tra quelle che definiscono le funzioni e i limiti del giudice dell'esecuzione.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Indicato nel quadro delle competenze tassative del giudice dell'esecuzione; non consente in generale la riesamina di questioni giá decise con giudicato.

  • art. 675 cod. proc. pen.

    Citato come norma che consente al giudice dell'esecuzione, al piú, di integrare decisioni incomplete, ma non di rinnovare il sindacato su questioni coperte dal giudicato.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Analogamente richiamato per delimitare l'attività di integrazione o chiarimento del giudice dell'esecuzione, senza estendere tale potere a riconsiderare la sostanza del giudicato.

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma sul completamento/integrazione delle decisioni quando possibile in sede esecutiva, sempre nei limiti del giudicato.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Indica l'ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; la Corte dice che tali ipotesi riguardano fatti sopravvenuti e sono eccezionali.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per affermare che la verifica in sede esecutiva concerne l'eseguibilità del titolo in rapporto alla sua irrevocabilitÃ; non autorizza la riemersione di questioni interpretative già coperte dal giudicato.

  • art. 625 ter cod. proc. pen.

    Richiamata come rimedio introdotto per la rescissione del giudicato in specifiche ipotesi (es. erronea prosecuzione del procedimento in assenza), limite alla possibilità di sindacare la decisione definitiva.

  • legge n. 87 del 1953, art. 30

    Citata in relazione all'effetto abrogativo di norme; utile per giustificare interventi esecutivi quando la pena � stata determinata su norme poi abrogate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base giuridica per la condanna alle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato la sanzione pecuniaria in euro tremila.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 26259/2015; Sez. U. n. 47766/2015; Sez. U. n. 42858/2014; Sez. U. n. 18821/2013)

    Precedenti richiamati per precisare i limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione, le ipotesi eccezionali di intervento (abrogazione, incostituzionalitÃ, contrasto CEDU, palesi errori giuridici/materiali) e il significato della verifica di eseguibilità del titolo.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione questioni già decise da una sentenza irrevocabile: le modalità di determinazione della pena coperte dal giudicato non sono sindacabili in sede esecutiva.
  • Le competenze del giudice dell'esecuzione sono tassative e limitate a casi previsti dalla legge (risoluzione di dubbi, applicazione di benefici sopravvenuti, verifica di eseguibilità del titolo, integrazione di decisioni incomplete).
  • Solo ipotesi eccezionali giustificano l'intervento esecutivo sulla pena: abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice, conformazione alla giurisprudenza CEDU, palesi errori giuridici o materiali che rendano la pena manifestamente illegale o abnorme.
  • Se si ritiene che la pena sia illegale per ragioni di diritto o calcolo, occorre sollevare la questione nelle sedi idonee prima che la decisione diventi irrevocabile o utilizzare rimedi straordinari specifici (es. rescissione del giudicato) quando configurabili.
  • I ricorsi in cassazione manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e ammende; prima di proporre un ricorso va valutata l'effettiva rinnovabilità della questione in sede esecutiva.

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