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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29295/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per furto aggravato è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione di legge per asserita incertezza sull'identità dell'imputato rispetto ai fatti contestati; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo sull'identificazione dell'autore attraverso le dichiarazioni della persona offesa, elementi individualizzanti come i tatuaggi e le immagini di videosorveglianza. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che la presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante, se non assicura una sorveglianza effettivamente idonea a impedire l'immediata sottrazione del bene.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un sistema di videosorveglianza, salvo che vi sia una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una critica argomentata specifica, motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti dal giudice di merito.
  • Ai fini della tenuta della motivazione sull'identità dell'autore del reato, possono concorrere dichiarazioni della persona offesa, elementi individualizzanti del soggetto e riscontri videoripresi, purché la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esaustiva.
  • La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non viene meno per il solo fatto che il luogo sia dotato di videosorveglianza; occorre una vigilanza concretamente idonea a impedire l'immediata sottrazione del bene.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può limitarsi a confermare la decisione di merito e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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