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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18757/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento relativo al "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità" per l'anno 2016, richiesto dal Comune di Napoli in relazione a più impianti pubblicitari installati su suolo comunale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune ritenendo che, in base al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e alle norme di attuazione, il prelievo dovesse qualificarsi come C.I.M.P. ex art. 62 d.lgs. 446/1997, con applicazione del limite del 25% e con effetto sostitutivo dell'ICP. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 507/1993, sostenendo che: il P.G.I. non poteva supplire alla mancanza del regolamento istitutivo del C.I.M.P.; il canone previsto dal P.G.I. era solo un canone concessorio per l'occupazione degli spazi pubblici, cumulabile con l'imposta sulla pubblicità; la soglia del 25% riguardava solo la componente tributaria e non anche il canone concessorio; l'annullamento amministrativo dell'ordinanza tariffaria del 2001 non travolgeva le tariffe pregresse né imponeva la qualificazione come C.I.M.P.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società e ha ribadito i principi già affermati in precedenti decisioni sul rapporto tra I.C.P., C.I.M.P. e canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della pretesa fiscale secondo i principi indicati, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • art. 62 d.lgs. n. 446/1997

    Per l'istituzione del C.I.M.P. è necessario un apposito regolamento conforme ai criteri del comma 2; il piano generale degli impianti non può supplire alla sua mancanza.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico da parte del mezzo pubblicitario.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato per l'ammissibilità del piano generale degli impianti pubblicitari nell'assetto normativo comunale.

  • art. 11, comma 10, d.l. n. 449/1997

    La Corte richiama la disciplina degli aumenti tariffari deliberati dai Comuni in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

  • art. 1, comma 739, l. n. 208/2015

    "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012"

    La Corte, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, afferma che gli aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 valgono solo fino al 31 dicembre 2012, con ritorno alle tariffe base dal 1° gennaio 2013.

  • art. 12 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Indica il regime delle tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità, ripristinato dal 1° gennaio 2013 dopo il periodo di efficacia degli aumenti tariffari preesistenti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non impedisce a un altro giudice di interpretare autonomamente la norma giuridica; l'efficacia del giudicato riguarda il decisum e non l'interpretazione in sé.

Massime di principio

  • La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede l'adozione di un apposito regolamento comunale conforme ai criteri legali; il piano generale degli impianti, quale atto generale non normativo, non può di per sé istituire validamente il C.I.M.P.
  • In mancanza del regolamento istitutivo del C.I.M.P., l'imposta comunale sulla pubblicità continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti, e l'atto impositivo deve essere ricondotto a tale disciplina anche se l'ente lo denomini diversamente.
  • Il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici da parte di impianti pubblicitari è autonomo rispetto al tributo sulla pubblicità e resta cumulabile con esso, perché ha titolo diverso e remunera la sottrazione all'uso pubblico del suolo.
  • Il limite percentuale previsto per il C.I.M.P. attiene alla componente tributaria del prelievo e non può essere automaticamente esteso al separato canone concessorio per l'occupazione del suolo, salvo specifica base normativa.
  • Gli aumenti tariffari dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 hanno efficacia solo sino al 31 dicembre 2012, con conseguente applicazione delle tariffe base dal 1° gennaio 2013 per gli avvisi fondati su incrementi ulteriormente applicati.
  • L'annullamento giurisdizionale di una delibera o ordinanza tariffaria può esplicare effetti caducatori erga omnes sull'atto annullato, ma non determina un vincolo interpretativo assoluto per altri giudici circa la qualificazione giuridica del rapporto, né equivale a cosa giudicata sul punto tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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