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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25648/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale di Marco Musi impugnava la sentenza di appello che aveva rigettato le sue doglianze e confermato la condanna al pagamento di provvigioni all'agente immobiliare Fabrizio Zambelli per l'intermediazione che aveva condotto all'acquisto di un immobile. Le censure vertevano, tra l'altro, sulla titolarità e legittimazione dell'agente (firma del contratto di mediazione apposta dalla collaboratrice Cadonici ma non da Zambelli), sulla mancata iscrizione all'albo dei mediatori della collaboratrice Cadonici, sulla prova dell'iscrizione all'albo dell'agenzia/Zambelli, sulla determinazione della misura della provvigione secondo usi locali/applicazione art. 1755 c.c., e sulla ripartizione della provvigione tra più mediatori (art. 1758 c.c.). Lo Zambelli ha proposto ricorso incidentale con motivi correlati (in particolare sull'applicabilità di un uso locale che fisserebbe la provvigione al 3%). Si è altresì discusso della notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c. nei confronti della Pro House cancellata dal registro delle imprese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Musi sia il ricorso incidentale di Zambelli. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi di Musi che contestavano la titolarità/legittimazione e la posizione di Cadonici, perché tali censure non investivano fatti decisivi per la decisione di merito e la valutazione di fatto dei giudici non era sindacabile in cassazione. Ha confermato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge per il nesso causale tra attività e conclusione dell'affare, che l'indicazione del numero di iscrizione nel ruolo può assolvere l'onere probatorio dell'iscrizione dell'agente e che la Parte che allega l'uso o la tariffa locale deve provare la sussistenza e il contenuto dell'uso; pertanto le doglianze relative alla misura della provvigione e agli usi sono infondate per mancata prova. Quanto alla divisione della provvigione tra più mediatori, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: in mancanza di prova circa l'incidenza differenziata, la ripartizione può essere in parti uguali. Le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • Codice Civile art. 1755

    La misura della provvigione, in mancanza di patto, è determinata dal giudice secondo tariffe professionali o usi e, in subordine, equità; il giudice di merito può avvalersi degli usi locali purché le parti ne provino l'esistenza se lo richiedono

  • Codice Civile art. 1758

    Regola il diritto dei più mediatori ad una quota di provvigione quando cooperano alla conclusione dell'affare; la quantificazione della quota dipende dall'apporto di ciascuno e, in assenza di prova, si procede equamente (anche in parti uguali)

  • Legge 3 febbraio 1989, n. 39

    Stabilisce i requisiti dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori; l'iscrizione è requisito personale per il diritto alla provvigione e può essere dimostrata anche tramite indicazione del numero di ruolo se non contestata

  • Codice di Procedura Civile art. 360

    Fattispecie di cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le doglianze fondate su valutazioni di fatto non sindacabili

  • Codice di Procedura Civile art. 366

    Criteri di specificità dei motivi di cassazione e riferibilità alla ratio decidendi; la Corte ha dichiarato inammissibili censure non specifiche o non riferibili alla decisione

  • Codice di Procedura Civile art. 332

    Norma sulla notificazione dell'appello alle parti; la Corte ha ritenuto che, per cause scindibili e per la cancellazione della società, la mancata notifica alla Pro House non impediva il procedimento di cassazione

  • Codice di Procedura Civile art. 327

    Termine per proporre impugnazione; la Corte ha considerato preclusa la facoltà di impugnare da parte della società cancellata

  • Codice di Procedura Civile art. 345

    Regole su deduzioni e prove nel giudizio; richiamato in tema di allegazioni relative all'attività di altro mediatore

  • Codice di Procedura Civile artt. 91 e 92

    Regole sulle spese processuali e compensazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che contestavano la valutazione discrezionale dei giudici di merito sulla ripartizione delle spese

  • Codice Civile art. 1314

    Regola la divisibilità delle obbligazioni e il pagamento pro quota ai creditori; applicata per spiegare come il debitore sia liberato solo pagando le quote spettanti ai più mediatori

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8-bis (convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Cita le forme procedurali adottate per la trattazione del ricorso (modalità semplificate di decisione e richiesta di discussione orale)

Massime di principio

  • Il diritto del mediatore alla provvigione non richiede necessariamente un incarico formale scritto: è decisivo il nesso di causalità tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare (prova del contatto e della messa in relazione delle parti).
  • L'iscrizione all'albo dei mediatori è elemento costitutivo del diritto alla provvigione previsto dalla legge 39/1989; l'indicazione del numero di iscrizione nel ruolo può assolvere l'onere probatorio se non contestata dalle parti.
  • Se più mediatori hanno concorso alla conclusione di un affare, la provvigione è divisibile: la quota di ciascuno dipende dall'apporto dimostrato; in mancanza di prova circa contributi differenziati, la ripartizione può avvenire in parti uguali.
  • La parte che invoca l'applicazione di usi o tariffe locali ha l'onere di provarne l'esistenza e il contenuto; il giudice di merito può comunque valutare e applicare usi anche pubblicati successivamente se dimostrata la loro vigenza nel periodo rilevante.
  • La valutazione sulla proporzione della soccombenza e la liquidazione delle spese in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se fondata su motivazione plausibile.
  • La mancata notifica dell'impugnazione a una società cancellata dal registro imprese non impedisce necessariamente il proseguimento del ricorso quando le cause sono scindi bili e la società non può più esercitare impugnazioni per decorso dei termini.

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