Cassazione Penale, Ordinanza n. 35580/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato in abitazione e la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 333 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata. Con un unico motivo deduceva nullità della sentenza per carenza e vizio logico di motivazione e violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la modesta gravità dei fatti, la confessione resa e l'assenza di elementi indicativi di elevata pericolosità sociale. Contestava inoltre il trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente reiterativa delle doglianze già svolte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha reputato congrua la motivazione sul diniego di esclusione della recidiva, valorizzata sulla base della pluralità di precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, sintomatici di stabile inclinazione a delinquere e accentuata colpevolezza. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio, poiché la pena era inferiore alla media edittale e il giudice aveva fatto riferimento ai mezzi impiegati, alle modalità del fatto, al nocumento morale e alla pericolosità dell'imputata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La doglianza di legittimità per vizio di motivazione deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese in appello non è sufficiente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nel determinare una pena inferiore alla media edittale, il giudice può soddisfare l'obbligo motivazionale con il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione sulla recidiva richiede un apprezzamento in concreto della reiterazione dell'illecito come indice di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, dell'omogeneità, della distanza temporale e degli altri elementi individualizzanti della personalità del reo.
- Il giudizio sulla recidiva, se adeguatamente motivato e fondato su elementi specifici, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo vizi logici o giuridici.
- Quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica e richiamare il criterio di adeguatezza, essendo in esso impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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