Cassazione Penale, Sentenza n. 29424/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (ordinanza del 27/02/2025) per violazione degli artt. 164, comma 4, e 168 c.p. Il ricorrente ha sostenuto che la duplice precedente concessione del beneficio era documentalmente nota al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio "poi revocato", sicché sarebbe stata una causa ostativa cognita che avrebbe impedito al giudice dell'esecuzione di procedere a revoca. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (Zangari e Longo) secondo cui il giudice dell'esecuzione, prima di esercitare la sua potestà revocatoria, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il punto fosse già stato previamente valutato dal giudice della cognizione; ciò che "sbarra la strada" all'intervento del giudice dell'esecuzione è l'esistenza di una pregressa valutazione/documentazione del giudice della cognizione. Perché il Tribunale dell'esecuzione abbia motivo di revocare il beneficio bisogna verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Poiché l'ordinanza impugnata è risultata del tutto silente sulla acquisizione del fascicolo e priva di motivazione su questo punto, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame, con l'esplicito obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio e accertare se il giudice della cognizione abbia già dato contezza della causa ostativa.
Norme richiamate
La norma disciplina le cause ostative che impediscono la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene rilevante verificare se tali cause fossero già note e valutate dal giudice della cognizione
Norma collegata alla disciplina delle pene e delle modalità di sospensione; citata come riferimento normativo per il motivo di impugnazione relativo all'illegittimità della revoca
Richiamato per il principio secondo cui una statuizione o valutazione già compiuta dal giudice della cognizione può impedire l'intervento del giudice dell'esecuzione nelle materie di sovrapposizione di attribuzioni
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004
«quel che sbarra la strada ad un intervento del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui la legge gli conferisca una potestà decisoria, è l'esistenza di una pregressa valutazione e dunque di una statuizione del giudice della cognizione che ne dia in qualche modo contezza, come si desume dalla regola che è dettata in materia di riconoscimento del concorso formale di reato o della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), ma che ha una valenza generale, per tutti i casi di sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione»
La sentenza afferma il principio generale che il giudice dell'esecuzione non può intervenire se il giudice della cognizione ha già svolto una valutazione e lasciato traccia documentale di essa; pertanto il giudice dell'esecuzione deve accertare la presenza del fascicolo per non sovrapporsi ingiustificatamente
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena per cause ostative non note al giudice della cognizione, ma deve comunque acquisire il fascicolo del giudizio per la verifica; la mancata acquisizione e la mancanza di motivazione rendono viziata la revoca
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione prima di revocare la sospensione condizionale della pena per verificare se il giudice della cognizione abbia già valutato e documentato eventuali cause ostative
- Se il giudice della cognizione ha già conoscenza/documentazione di una causa ostativa (causa ostativa cognita), l'intervento del giudice dell'esecuzione è precluso
- La revoca operata senza acquisizione del fascicolo e senza motivazione specifica è annullabile
- La contestazione di inammissibilità per aspecificità può essere superata se il ricorso indica principi giurisprudenziali chiari e individuabili (es. Sezioni Unite) che dimostrano l'omesso accertamento o la carenza motivazionale
- In situazioni analoghe, il corretto iter procedurale richiede: acquisizione del fascicolo, verifica della pregressa valutazione del giudice della cognizione, motivazione puntuale della decisione di revoca o del mancato intervento
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