Cassazione Penale, Ordinanza n. 35067/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 12 settembre 2025. Con il primo motivo ha contestato la valutazione sulla possibile applicabilità dell’art. 51, comma 1, c.p. alla calunnia, sostenendo che l’accusa rivolta a terzi fosse giustificata dall’esigenza di difendersi. La Corte ha rilevato che la censura si fondava su un orientamento giurisprudenziale alternativo a quello condiviso dai giudici di merito e dal collegio e che, comunque, la scriminante presuppone che l’accusa difensiva sia essenziale, ineluttabile e continente: requisiti affermati dalla difesa in modo apodittico, ma smentiti dal contenuto dell’attività decettiva contestata, che aveva integralmente stravolto la vicenda sottoposta a giudizio. È stato inoltre dedotto il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la relativa censura manifestamente infondata, essendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente, non illogica e adeguata rispetto alle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo proponeva una censura non utilmente deducibile in sede di legittimità e, comunque, non risultavano integrati i presupposti invocati per l’applicazione dell’art. 51, comma 1, c.p.; la censura sul diniego delle attenuanti generiche era manifestamente infondata, poiché la decisione d’appello era sorretta da motivazione adeguata e non illogica. In applicazione dell’art. 616 c.p.p. conseguono le relative statuizioni, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
la lettura interpretativa sollecitata dalla difesa presuppone che l'accusa rivolta a terzi, assertivamente giustificata dall'esigenza di difendersi, sia connotata dai caratteri della essenzialità, ineluttabilità e continenza, caratteri che la difesa rivendica apoditticamente e che di contro risultanCall'evidenza contraddetti in fatto dal contenuto dell'attività decettiva contestata al ricorrente, tale da "stravolgere" integralmente la vicenda in fatto portata a giudizio( si veda pag 3 ultimo capoverso) così da risultare affatto "essenziale" oltre che contrassegnata da una stretta "continenza"
La giustificazione dell’accusa rivolta a terzi per esigenze difensive presuppone, secondo il passaggio riportato, che essa sia essenziale, ineluttabile e continente; tali requisiti non ricorrono quando la condotta decettiva stravolge integralmente la vicenda sottoposta a giudizio.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica il contenuto concreto.
Massime di principio
- L’accusa rivolta a terzi, quando sia invocata come condotta giustificata dall’esigenza di difendersi rispetto all’addebito di calunnia, può ricadere nell’ambito dell’art. 51, comma 1, c.p. solo se presenta caratteri di essenzialità, ineluttabilità e continenza.
- Non è utilmente invocabile la giustificazione difensiva quando l’attività decettiva contestata stravolge integralmente la vicenda portata a giudizio, risultando così incompatibile con i requisiti di essenzialità e continenza indicati dalla Corte.
- La valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata espone una motivazione sufficiente e non illogica e dà adeguato conto delle deduzioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35055/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35056/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35059/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35060/2026 del 01/10/2026
- ordinanza_penale · 1 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35061/2026 del 01/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →