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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24710/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o declaratoria di inefficacia del precedente ordine di esecuzione con sospensione emesso il 16/12/2019 dal Procuratore presso il Tribunale di Trieste (notificato il 03/02/2022). Il ricorrente deduce che, avendo presentato il 03/03/2022 istanza per l'ammissione a misura alternativa sulla base dell'ordine sospeso, la sopravvenuta definitività di una seconda condanna (sentenza del 03/02/2022 divenuta definitiva il 24/02/2022) non avrebbe potuto legittimare il Procuratore pavese a revocare o modificare l'originario ordine di esecuzione e la sospensione, sostenendo l'intangibilità della sospensione già disposta.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'adozione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., e legittima la revoca/modifica del precedente ordine triestino alla luce del cumulo delle pene. La Corte ha osservato che il cumulo determina l'unificazione delle pene in un unico titolo esecutivo e che tale unificazione richiede nuova valutazione delle cause ostative alla sospensione: se la pena unificata eccede i limiti per le misure alternative o se, al momento della definitività, il condannato è detenuto in carcere (art. 656, comma 9, lett. b), la sospensione non è applicabile. Dunque la sopravvenuta situazione detentiva e il cumulo hanno fatto venire meno la possibilità di sospensione dell'originaria pena; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.

    Imposta l'obbligo per il pubblico ministero competente di provvedere al cumulo (unificazione) delle pene per l'esecuzione, attività amministrativa che consente la determinazione della pena unica esecutiva.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi (comma 5) e prevede cause ostative, fra cui lo status di detenzione al momento dell'esecuzione (comma 9, lett. b). La Corte applica questi principi affermando che, dopo il cumulo, va rivalutata la sussistenza di ostativi alla sospensione.

  • art. 76 cod. pen.

    Le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

    Fondamento della unificazione delle pene: le sanzioni concorrenti devono considerarsi come un'unica pena ai fini degli effetti (compresa la possibilità di sospensione e delle misure alternative).

  • art. 665 comma 4 cod. proc. pen.

    Individua il criterio di competenza del pubblico ministero chiamato a provvedere quando le condanne provengano da giudici diversi; richiamato per spiegare perché il PM di Pavia fosse competente a determinare il cumulo.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 73 cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato per il principio del concorso di pene che, con l'art. 76, giustifica il trattamento della pena come unitaria dopo il cumulo.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero competente ha l'obbligo di procedere al cumulo (unificazione) delle pene quando esistono più sentenze e, se necessario, può revocare o modificare precedenti ordini di esecuzione in funzione dei nuovi titoli emersi.
  • Il cumulo delle pene produce una pena unificata che va valutata autonomamente rispetto alle singole sanzioni originarie: dopo l'unificazione occorre riconsiderare la sussistenza di cause ostative alla sospensione o all'accesso a misure alternative.
  • La sospensione dell'esecuzione disposta in relazione a una pena singola non è necessariamente ‘intangibile': può essere revocata se sopravvengono nuovi titoli che, con il cumulo, impediscono la sospensione (es. superamento dei limiti per le misure alternative o stato di detenzione rilevante).
  • Lo status di detenzione del condannato al momento in cui una sentenza diviene definitiva costituisce causa ostativa alla sospensione (art. 656, comma 9, lett. b): se il condannato è già in custodia cautelare, la sospensione non opera per quella pena.
  • Gli atti di esecuzione del pubblico ministero hanno natura prevalentemente amministrativa e sono suscettibili di revisione alla luce di sopravvenienze che incidono sulla corretta esecuzione delle pene.
  • In situazioni con più procedimenti e provvedimenti notificati in momenti diversi, è necessario valutare sempre la temporalità delle definitività, la competenza per il cumulo e le eventuali cause ostative complessive prima di ritenere applicabile la sospensione o le misure alternative.

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