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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna a 2 anni e 3 mesi per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di fatture e documenti contabili relativi agli anni d'imposta 2012-2015, accertato al 29/06/2017), deducendo: 1) insufficiente motivazione e mancanza del dolo specifico di evasione; 2) estinzione per prescrizione delle condotte relative al 2012-2013; 3) errata applicazione della disciplina sanzionatoria (invocando legge piu favorevole anteriore al d.lgs. n.158/2015); 4) diniego delle attenuanti generiche eccessività della pena; 5) illegittimità dell'applicazione della recidiva specifica nel quinquennio. Successivamente, con memoria, ha aggiunto contestazioni sulla mancata applicazione della continuazione con altra sentenza non definitiva e sull'eccesso dell'aumento di pena per recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, inammissibile per vari profili procedurali e di merito: i punti relativi a vizio di motivazione non sottoposti alla Corte d'appello sono preclusi; le censure generiche o prive di specifica evidenza istruttoria sono inammissibili; il carattere permanente dell'occultamento documentale porta a individuare la consumazione al termine dell'accertamento fiscale (29/06/2017), per cui la prescrizione non è maturata. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità dell'aumento di pena applicato per la recidiva: l'incremento di 9 mesi eccede il limite stabilito dall'art. 99, comma 6, cod. pen., considerato che le precedenti condanne avevano comportato solo pene pecuniarie complessive (euro 30.600 ridotte poi a euro 18.600). Perciò la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata esclusivamente sul punto della determinazione della pena, ordinando la sua ridenominazione in conformità al limite di legge; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato può formarsi sia per distruzione (reato istantaneo) sia per occultamento (reato permanente). Nel caso di occultamento la consumazione si colloca con la conclusione dell'accertamento fiscale, momento da cui decorre la prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    art. 99, comma 6 (ult. comma)

    Pone un limite assoluto all'aumento di pena per recidiva: l'incremento non può superare il cumulo delle pene delle precedenti condanne (con eventuale ragguaglio della pena pecuniaria ex art.135). La violazione di tale limite determina pena illegale.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla estinzione per prescrizione e alla determinazione della legge applicabile nel tempo: non è applicabile la disciplina piu favorevole anteriore se la consumazione del reato è successiva all'entrata in vigore della norma più severa.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Ha inasprito la disciplina sanzionatoria per reati tributari; applicabile se il momento consumativo del reato è successivo alla sua entrata in vigore (e ciò vale per reati permanenti consumati alla conclusione dell'accertamento).

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio invocato dal ricorrente circa l'applicazione della legge penale nel tempo; la Corte ha ritenuto che, per reati permanenti, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della cessazione della permanenza (conseguenza: applicabilità della norma piu severa se intervenuta prima della cessazione).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui questioni non tempestivamente prospettate o generiche non sono ammissibili in cassazione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. a)

    Regola i contenuti del ricorso e la possibilità di inserire motivi nuovi in memoria; la Corte ha ribadito che i motivi nuovi sono ammissibili solo se il ricorso principale è valido, altrimenti risultano preclusi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione procedurale relativa a materiale probatorio e motivazione; la Corte ha evidenziato che contestazioni generiche delle risultanze istruttorie non soddisfano il requisito di specificità.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma sul confronto tra pena pecuniaria e pena detentiva: utile al ragguaglio delle pene pregresse ai fini del calcolo del limite di aumento per recidiva previsto dall'art. 99.

Massime di principio

  • Per i reati di occultamento di documenti contabili occorre determinare se la condotta è distruttiva (reato istantaneo) o occultativa (reato permanente): nel secondo caso la consumazione si colloca alla conclusione dell'accertamento fiscale, e la prescrizione decorre da tale data.
  • La modifica legislativa che inasprisce le pene si applica se la consumazione del reato, anche per reati permanenti, si conclude dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; viceversa si applica la legge più favorevole se la consumazione è precedente.
  • L'aumento di pena per recidiva è strettamente limitato dall'art. 99, comma 6: l'incremento non può superare il cumulo delle pene delle precedenti condanne (con eventuale ragguaglio delle pene pecuniarie). Un aumento eccedente determina una pena illegale ed è rilevabile d'ufficio.
  • La continuazione tra reati e la recidiva possono coesistere: la continuazione è una fittio iuris a fini di temperamento del trattamento, e non esclude automaticamente l'applicazione della recidiva quando ne sussistono i presupposti.
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche o nuove questioni non prospettate nei motivi originari: bisogna specificare i punti di fatto e di diritto contestati e averli già sottoposti al giudice di merito.
  • Se si vuole fondare una eccezione di prescrizione sulla qualificazione della condotta come distruttiva piuttosto che occultativa, grava sul difensore l'onere di dimostrare sia la distruzione sia la relativa epoca.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata con elementi concreti (gravità del fatto, precedenti, mancata collaborazione), non è sindacabile in Cassazione se non per illogicità manifesta.

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