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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33847/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista iscritto a un albo contestava la legittimità della propria iscrizione alla Gestione separata INPS e chiedeva la ripetizione dei contributi versati per due annualità. La Corte d'appello aveva invece ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata, sul presupposto che il professionista versasse alla cassa di categoria solo il contributo integrativo e non quello soggettivo. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme di interpretazione della legge, sostenendosi che il solo pagamento del contributo integrativo alla cassa professionale dovesse escludere l'obbligo di iscrizione all'INPS.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui, per il professionista iscritto ad albo che versi alla cassa professionale soltanto un contributo integrativo di natura solidaristica, senza dar luogo a una posizione previdenziale individuale, permane l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. La Corte ha richiamato la ratio universalistica dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e ha dato continuità agli arresti già espressi, rilevando anche la conformità costituzionale affermata dalla Corte costituzionale. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    La Corte afferma che, ai fini dell'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata, rileva solo il versamento di contributi idonei a costituire una correlata prestazione previdenziale; il contributo integrativo solidaristico non basta a escludere l'obbligo.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. con mod. in L. n. 111/2011

    Richiamato dal ricorrente quale norma del quadro disciplinare, ma non ritenuto idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nel caso di contributo integrativo בלבד.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per l'interpretazione della disciplina; la Corte ritiene che, alla luce del testo e della ratio dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, l'obbligo di iscrizione resta fermo se manca una copertura previdenziale derivante dal versamento alla cassa di categoria.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale quale fondamento della lettura universalistica del sistema previdenziale e del rapporto di complementarietà tra cassa di categoria e Gestione separata.

Massime di principio

  • Nel sistema della Gestione separata INPS, l'esonero dall'iscrizione richiede che il professionista sia già soggetto a una contribuzione che generi una effettiva posizione previdenziale individuale; il solo contributo integrativo di natura solidaristica non è sufficiente.
  • Tra la previdenza di categoria e la Gestione separata non opera un rapporto di alternatività assoluta: quando la contribuzione alla cassa professionale non copre la posizione previdenziale del soggetto, può trovare applicazione l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
  • L'interpretazione della disciplina previdenziale deve essere coerente con la ratio universalistica della tutela e con la funzione di copertura previdenziale effettiva, non con la sola appartenenza formale a una cassa professionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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