Cassazione Civile, Ordinanza n. 23823/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dall'allegazione, da parte del gestore del servizio idrico, di un allaccio abusivo alla propria rete da parte di un condominio, servito da un'unica montante idrica condominiale con diramazioni verso le singole unità immobiliari. Secondo l'attrice, il condominio si era approvvigionato per oltre un decennio di acqua senza regolare contratto di somministrazione e senza corrispondere alcunché, circostanza riscontrata in sopralluoghi con i carabinieri e poi quantificata tramite ATP. In primo grado il condominio aveva sostenuto che l'allaccio fosse stato realizzato dal costruttore, che i singoli condomini ne fossero ignari, che il credito fosse prescritto e che l'azione di arricchimento fosse inammissibile. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione escludendo la responsabilità del condominio, ritenendo che l'illecito fosse imputabile solo ai singoli condomini e che l'amministratore non avesse un potere/dovere di impedire l'uso del servizio comune. Con il ricorso per cassazione il gestore ha denunciato violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che l'allaccio abusivo costituiva un illecito permanente imputabile al condominio, quale ente di gestione e custode dell'impianto comune, e che l'amministratore aveva il dovere di attivarsi per impedirne la protrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha censurato la sentenza d'appello per avere escluso in modo apodittico un referente normativo idoneo a fondare la responsabilità del condominio, nonostante fosse pacifica la presenza dell'allaccio abusivo e la sua realizzazione/perpetuazione attraverso l'impianto condominiale. La Suprema Corte ha affermato che l'allaccio abusivo integra un illecito permanente del quale il condominio risponde finché l'illecito non cessa, e che l'amministratore, quale soggetto tenuto alla gestione e custodia delle parti comuni, ha il dovere di adottare gli atti conservativi e le iniziative necessarie per impedirne la protrazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"ai sensi dell'articolo 2043 c.c. il Condominio, in persona dell'amministratore, risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere"
L'allaccio abusivo alla rete idrica, e la sua protrazione attraverso l'impianto condominiale, costituiscono un illecito fonte di responsabilità aquiliana del condominio, che risponde per la condotta omissiva del proprio organo di gestione rispetto agli atti dovuti per impedirne la continuazione.
"Violazione e comunque falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 2043 e 2051 c.c."
La ricorrente ha invocato anche la responsabilità da cosa in custodia, ma la decisione valorizza soprattutto il dovere di custodia/gestione delle parti comuni come presupposto della responsabilità del condominio.
"osservanza dei limiti fissati dall'articolo 1102 del Cc"
L'amministratore può agire per far cessare l'abuso della cosa comune da parte del singolo condomino, in quanto la disciplina dell'uso del bene comune tutela l'interesse comune alla corretta fruizione del bene.
"atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio che spetta di compiere all'amministratore, ai sensi dell'articolo 1130, n. 4, del Cc"
Tra i doveri dell'amministratore rientrano gli atti conservativi necessari a tutelare le parti comuni e a impedire la protrazione di un uso illecito dell'impianto comune.
"quali sono delineati dal combinato disposto degli articoli 1130 e il 1133 c.c."
La Corte d'appello aveva richiamato la disciplina dei poteri/doveri dell'amministratore per escluderne il potere di vietare l'uso del servizio comune; la Cassazione ne offre invece una lettura estensiva in chiave di tutela conservativa.
"idoneo a fondare, ai sensi dell'articolo 2055 c.c., una responsabilità in solido del condominio"
La sentenza d'appello aveva escluso la solidarietà; la Cassazione riporta la questione nell'alveo della responsabilità del condominio per l'illecito permanente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"Violazione e comunque falsa applicazione di norme di diritto"
È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione articolato come violazione di legge.
Massime di principio
- L'allaccio abusivo a una rete di servizio comune che consenta la protrazione dell'approvvigionamento illegittimo integra un illecito permanente, imputabile al condominio finché non ne venga cessata la prosecuzione.
- L'amministratore di condominio, quale soggetto deputato alla gestione e custodia delle parti comuni, ha il potere-dovere di compiere atti conservativi e di attivarsi giudizialmente o fattualmente per far cessare l'uso abusivo del bene comune.
- Quando il danno al terzo deriva dalla protrazione di un uso illecito dell'impianto comune, non è corretto limitare la responsabilità ai soli singoli condomini utilizzatori se l'illecito si realizza e si mantiene attraverso la struttura condominiale e l'omessa attivazione dell'amministratore.
- In presenza di un fatto illecito permanente collegato a beni comuni, la responsabilità del condominio può fondarsi sull'omissione degli atti dovuti a impedirne la continuazione, non essendo necessario che l'amministratore abbia posto in essere personalmente la materiale apprensione della risorsa.
- La denuncia dell'abuso della cosa comune rientra tra gli atti conservativi che l'amministratore può compiere senza previa autorizzazione assembleare, quando sia diretta a tutelare l'interesse comune alla corretta utilizzazione del bene.
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