Cassazione Civile, Ordinanza n. 23469/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Treviso, della proposta di concordato fallimentare presentata nell'ambito del fallimento di una società poi dichiarato con sentenza del 18 marzo 2015. La proponente ha reclamato ex art. 131 l.fall. davanti alla Corte d'appello di Venezia, che ha respinto il reclamo con decreto dell'1 agosto 2016. Contro tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Le controparti costituite hanno eccepito la tardività del ricorso, osservando che era stato notificato il 26 settembre 2016, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto impugnato eseguita l'1 agosto 2016. La ricorrente ha anche depositato memoria e atto di cessione di un credito in suo favore, mentre una controricorrente ha rinunciato al ricorso incidentale condizionato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'assunto della tardività: nei procedimenti di opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, richiamati agli artt. 129 e 131 l.fall. e regolati dalle norme sui reclami ex art. 26 l.fall., opera l'art. 36-bis l.fall., che esclude la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva senza interruzione nel periodo 1-31 agosto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 131, ultimo comma, l.fall., computato senza sospensione feriale. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato, con irrilevanza della successiva rinuncia. Ha quindi condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
termine di trenta giorni previsto dall'art. 131, ult. comma, l.fall.
Il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello in materia di concordato fallimentare deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione del decreto.
con ricorso a norma dell'art. 26 l.fall.
L'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare si introduce con ricorso e segue, salvo deroghe specifiche, la disciplina dei reclami previsti dalla legge fallimentare.
reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
Le norme sui reclami fallimentari si applicano anche ai giudizi richiamati dall'art. 129 l.fall., con le relative regole speciali sui termini.
tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 ... non sono soggetti alla sospensione feriale
Nei procedimenti richiamati dalla norma la sospensione feriale dei termini non opera, e ciò vale per tutte le fasi e per tutti i gradi del giudizio, incluso il ricorso per cassazione.
sospensione feriale dei termini processuali tra il 1° agosto e il 31 agosto
La regola generale di sospensione feriale è derogata nei procedimenti per i quali la legge fallimentare esclude espressamente tale sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La declaratoria di inammissibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione del testo dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei procedimenti fallimentari per i quali la legge esclude la sospensione feriale dei termini, l'assenza di sospensione opera in modo pieno e indistinto per tutte le fasi del giudizio e per il ricorso per cassazione.
- Quando un termine per impugnare è previsto in una disciplina speciale che richiama le norme sui reclami fallimentari, il computo va effettuato applicando anche le deroghe speciali alla sospensione dei termini processuali.
- La tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine perentorio determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente assorbimento di eventuali ricorsi incidentali condizionati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese in favore delle controparti costituite e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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