Cassazione Civile, Sentenza n. 4193/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva dichiarato inefficace, nei confronti dei creditori (i condomini/condominio di Via Volpe), l'atto di assegnazione patrimoniale contenuto nella scissione societaria del 16/09/2009 che aveva trasferito parte del patrimonio della Costruzioni Ing. G. Iandolo S.r.l. alla neo-costituita I.G.I. S.r.l. Sostenevano plurime censure: omissione di pronuncia su questioni dedotte, errori di valutazione sulla decorrenza della prescrizione, mancata considerazione della consistenza del patrimonio residuo della società scissa, illegittimità della legittimazione dei singoli condomini ad agire, errata applicazione della normativa sulla scissione e della disciplina della revocatoria (azione pauliana), vizi nella liquidazione delle spese processuali e altre eccezioni processuali e di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi per carenze di specificità, novità non dedotte in sede di merito, autosufficienza e per trattarsi di doglianze di merito e valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato i principi seguiti dalla Corte d'appello (ammissione dell'azione revocatoria avverso la scissione, legittimazione del singolo condomino a tutelare il proprio diritto pro quota, corretta applicazione dei criteri di computo della prescrizione alla luce della giurisprudenza di Sezioni Unite), e ha respinto le doglianze relative alla consistenza patrimoniale della società perché fondate su elementi non adeguatamente prodotti o indicizzati in atti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in complessivi €5.000,00 per i controricorrenti, oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Riferimento all'azione revocatoria (azione pauliana): la Corte conferma che l'azione è esperibile anche dopo la scissione per rendere l'atto inopponibile al creditore preesistente; può avere ad oggetto anche atti anteriori al sorgere del credito o crediti soggetti a condizione o termine e comprende, secondo la giurisprudenza citata, anche il credito eventuale o litigioso.
Normativa speciale sull'opposizione dei creditori alla scissione: la Corte chiarisce che il rimedio speciale endosocietario di opposizione può coesistere con l'azione revocatoria ordinaria, che è volta all'inefficacia relativa (inopponibilità) e non alla nullità dell'atto.
art. 2506-quater c.c. (comma 3)
Richiamata come base per una domanda alternativa di accertamento di responsabilità solidale tra società risultanti dalla scissione; non è stato tuttavia approfondito in sede di legittimità per carenze delle doglianze.
Richiamato in relazione all'omessa pronunzia: la Corte ricorda che la doglianza formulata come omissione di pronunzia deve essere specifica; in cassazione i motivi che lamentano omesso esame di questioni di merito devono indicare il testo, i passaggi della motivazione ritenuti inadeguati e specifiche censure.
Criteri di cassazione: la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili perché mal inquadrate (es. formulate come omesso esame di fatto storico ma sono questioni di diritto o viceversa), perché nuove o carenti di specificità, o perché attengono a valutazioni di merito e prova non sindacabili in cassazione.
Regola dell'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio per sottolineare che le affermazioni di fatto (es. mancata produzione di titoli in primo grado) dovevano essere documentate e richiamate nel ricorso per cassazione per essere esaminate.
Richiamate in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale e alla correttezza formale dei dati riportati; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza perché nuova e non dedotta in appello.
Richiamato in relazione all'omesso esame di decisioni intermedie; la Corte indica che l'omesso esame di un documento processuale non rientra necessariamente nell'ipotesi di cui all'art. 360, n.5 c.p.c., e che la censura deve essere formulata con autosufficienza.
art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU)
Richiamato in riferimento alla rimessione alla Corte di Giustizia: la Corte d'appello aveva posto questione pregiudiziale alla CGUE; la decisione comunitaria è stata richiamata per confermare che la direttiva non osta all'azione pauliana che renda la scissione inopponibile al creditore.
principio della sentenza SU Cass. n. 24822/2015
Applicato al calcolo della prescrizione: la Corte ricorda che l'interruzione della prescrizione si realizza con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; così il termine quinquennale decorre dall'esecuzione dell'atto e può essere interrotto dalla consegna per notifica.
art. 92 c.p.c. e art. 1, comma 17, legge 24/12/2012 n.228
Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese: la Corte osserva che le doglianze generiche sulla misura della liquidazione non sono ammissibili in cassazione senza specificazione degli errori e delle voci contestate.
Richiamato dai ricorrenti come base per pretesa risarcitoria per danno d'immagine; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché formulata impropriamente in cassazione e in forma di anticipazione di risarcimento non già dedotto nel merito della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria (azione pauliana) è esperibile anche dopo la realizzazione di una scissione societaria e mira a rendere l'atto inopponibile al creditore preesistente; non incide sulla validità generale della scissione ma solo sui suoi effetti rispetto al creditore che ottiene la pronuncia.
- Il singolo condomino ha legittimazione autonoma e concorrente rispetto all'amministratore a promuovere azioni volte alla tutela dei diritti pro quota sulle parti comuni, ivi inclusa l'azione revocatoria per proteggere un credito del condominio o del singolo relativi alle parti comuni.
- La prescrizione e il suo eventuale intercorso vanno valutati considerando che l'atto di esercizio del diritto è interrotto dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: pertanto la notifica materialmente eseguita prima della scadenza interrompe il termine prescrizionale.
- In sede di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito e di prova, né possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi; i motivi devono essere specifici, autosufficienti e indicare i punti della motivazione impugnata.
- La normativa nazionale sulla scissione e i rimedi di opposizione endosocietari (art.2503) possono coesistere con il rimedio generale della revocatoria (art.2901 c.c.); l'esistenza di strumenti societari non esclude automaticamente l'azione pauliana dei creditori preesistenti.
- Per contestare la consistenza patrimoniale del debitore o fare valere elementi nuovi (certificazioni, nuovi cespiti, ecc.) è necessario produrre e far indicare esattamente detti documenti nel fascicolo e nei gradi di merito; allegazioni generiche in cassazione saranno inammissibili.
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