Cassazione Civile, Sentenza n. 4146/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia ereditaria e impugnazioni relative a testamenti e trasferimenti patrimoniali. L'attrice resistente (Maria Clara) aveva chiesto la nullità dei testamenti dei genitori, la simulazione di alcune vendite e, in via subordinata, la divisione e l'accertamento di eventuali lesioni della quota di legittima. I convenuti (Antonio e Maria Laura) hanno sostenuto la validità dei testamenti e dedotto che la resistente non aveva imputato alla propria quota donazioni/legati ricevuti. Antonio ha poi chiesto la riduzione delle disposizioni inter vivos a favore della resistente, sostenendo che acquisti immobiliari risultanti formalmente intestati alla figlia erano in realtà donazioni indirette da imputare alla sua quota di riserva. Si sono susseguiti più gradi di giudizio con pronunce parziali, riunioni di giudizi e questioni sul calcolo del valore dei beni donati, sulla collazione, prescrizione e sull'onere della prova circa costruzioni ed eventuali migliorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso principale proposto da Antonio Mariannantoni Napoleoni, ritenendo errata l'applicazione della prescrizione decennale alla domanda di accertamento della donazione indiretta. Ha escluso che l'azione di accertamento (tra cui la simulazione relativa e l'accertamento della donazione indiretta) sia soggetta a prescrizione, trattandosi di azioni di mero accertamento; la prescrizione può incidere solo sui diritti conseguenti all'atto dissimulato se si intende esercitarli. Ha altresì respinto il ricorso incidentale di Maria Clara riguardo l'onere probatorio e la valutazione del valore del terreno e delle migliorie, ritenendo corretto il criterio della Corte d'appello che deduceva dal valore del terreno il valore del fabbricato edificato ex post dal beneficiario, in applicazione dell'art. 748 c.c., e che il donatario, avendo assolto l'onere di prova, faceva gravare sulla controparte l'onere di provare il contrario. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla regolazione delle spese nella sentenza di primo grado, confermando che la pronuncia era non definitiva e che la liquidazione delle spese poteva essere rinviata. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stata rilevata la possibile integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 1414, 1415, 1422, 2945
Riferiti nel motivo di ricorso incidentale in tema di simulazione e prescrizione; la Corte ha precisato che l'azione di accertamento della simulazione relativa è imprescrittibile e che la prescrizione colpisce i diritti derivanti dall'atto solo se si vuole esercitarli.
Preleggi, artt. 12 e 14
Citate in riferimento ai principi generali sulla qualificazione delle azioni e termini; la Corte ha valutato la non applicabilità della prescrizione decennale alla mera azione di accertamento della donazione indiretta.
Codice civile, art. 564 c.c.
Richiamato per l'imputazione delle donazioni alla quota di legittima; la domanda del ricorrente mirava all'imputazione della donazione ai sensi di tale norma.
Codice civile, artt. 747 e 748 c.c.
Artt. 747 e 748 richiamati in tema di collazione e deduzione del valore delle migliorie: la Corte ha condiviso la deduzione dal valore del donatum del valore delle opere realizzate dal donatario, per evitare indebite locupletazioni dei coeredi non donatari.
Codice civile, art. 2697 c.c.
Riferito in tema di onere della prova; la sentenza ha rilevato che la CTU ha fornito elementi sul momento di realizzazione dell'opera e che, una volta assolto l'onere dal donatario, spettava alla ricorrente dimostrare il contrario.
Codice civile, art. 2909 c.c.
Citate le regole sul giudicato e sulle impugnazioni relative alle spese: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione formale della sentenza di primo grado come non definitiva e la possibilità di rinviare la liquidazione delle spese.
Codice civile, art. 279 c.p.c. (richiamo procedure civili)
Richiamato il principio secondo cui l'assenza di provvedimento di separazione preclude la definitività della sentenza anche se alcune domande sono state decise.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per la possibilità di integrazione del contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati)
Cass. 4986/1991; Cass. 1986/2016; Cass. 19400/2019; Cass. 9813/2023; Cass. 20046/2016; Cass. 29247/2020; Cass. 24150/2015; Cass. SU 9441/2011 e altre
Richiami di precedenti utilizzati per affermare: a) l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento (anche per donazione indiretta e simulazione relativa); b) i criteri per la valutazione delle migliorie e della potenzialità edificatoria; c) la regola sulla non definitività della sentenza che rinvia le spese.
Massime di principio
- L'azione di mero accertamento (compresa la simulazione relativa e l'accertamento di donazione indiretta) è in linea di principio imprescrittibile: la prescrizione rileva solo se si mira ad esercitare i diritti patrimoniali derivanti dall'atto.
- Se l'obiettivo è ottenere la collazione o l'imputazione di una donazione alla quota di legittima, la domanda di accertamento può essere proposta anche autonomamente ed è generalmente imprescrittibile.
- Nella valutazione del valore da collazionare, devono essere dedotte le migliorie apportate dal donatario (art. 748 c.c.), evitando che i coeredi non donatari ricevano un'indebita locupletazione; resta però l'onere di provare quando e con quali mezzi sono state eseguite le opere.
- Il criterio formale del legislatore/giudice sulla qualificazione della sentenza (definitiva vs non definitiva) è rilevante: se il giudice dichiara di non pronunciarsi definitivamente e rinvia la liquidazione delle spese, la parte non è preclusa dal proporre impugnazioni successive sulle stesse questioni.
- La prescrizione decorre rispetto all'esercizio concreto dei diritti conseguenti all'atto e non impedisce in sé l'accertamento della verità negoziale, ma può rendere inutile l'accertamento se i diritti sono già estinti per prescrizione.
- L'onere della prova circa la realizzazione di opere o migliorie può essere assolto anche tramite CTU; una volta assolto dall'una parte, il contrario deve essere provato dalla controparte.
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