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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4142/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rosina Rimedio ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva riformato il Tribunale accogliendo la domanda dei fratelli Luigi e Pasquale Rimedio: le somme e i titoli su un conto cointestato erano di esclusiva proprietà del padre defunto Cosimo e dovevano essere restituite alla massa ereditaria e poi divise. Rosina ha proposto 5 motivi di ricorso: (1) vizi nella acquisizione e nell'uso di documenti bancari e nell'esibizione; (2) inammissibile costituzione e conclusioni dei fratelli come eredi della madre deceduta e impropria suddivisione in tre quote invece che quattro; (3) errore nel computo dell'importo dovuto perché alcuni pagamenti erano già stati effettuati e poi restituiti per la cura dei genitori; (4) travisamento circa la provenienza e l'uso dei prelievi (alcuni destinati alla cura dei genitori), e (5) censura sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto in parte il secondo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbito il quinto. In sintesi: è stata confermata la possibilità di accertare che le somme fossero del de cuius, ma la Corte ha censurato la modalità di ripartizione in tre quote (va rispettata la regola sulla divisione delle masse ereditarie quando cambia la compagine ereditaria) e ha ritenuto necessaria una nuova valutazione, in particolare sugli importi effettivamente imputabili a spese per la cura dei genitori e sulle modalità di attribuzione dei prelievi. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per la decisione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c., comma 6

    Regola l'acquisizione dei documenti e l'esame probatorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura generica sull'irregolarità dell'acquisizione documentale poiché la Corte d'appello aveva utilizzato documenti tempestivamente depositati dalle parti e la non corretta numerazione costituiva mera irregolarità sanabile

  • art. 210 c.p.c.

    Consente al giudice di ordinare l'esibizione di documenti; la questione relativa ai documenti ottenuti su ordine di esibizione è stata valutata rispetto alla tempestività e alla regolarità delle eccezioni processuali

  • art. 157 c.p.c.

    Disciplina la tempestività delle eccezioni e la sanatoria delle nullità: la Corte ha richiamato che l'eventuale mancata eccezione processuale tempestiva può sanare vizi sull'acquisizione documentale

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle regole processuali sulla formazione e rappresentanza delle parti; la Corte ha ritenuto legittima la prosecuzione del processo da parte degli originari attori in quanto eredi del coerede deceduto

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama le regole sulla decisione sulla controversia; usato insieme agli altri articoli per valutare l'ammissibilità delle conclusioni proposte dagli attori/eredi

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata a corollario delle regole sulla impugnazione e relativi effetti processuali; la Corte l'ha valutata nel complesso delle censure procedurali sollevate

  • art. 116 c.p.c.

    Stabilisce l'onere della prova: la Corte ha affermato che l'appartenenza delle somme al de cuius è questione di fatto adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità, ma ha richiamato anche la necessità di usare presunzioni per valutare la destinazione dei prelievi (cura dei genitori, spese funerarie, ecc.) e quindi determinare l'ammontare da restituire

  • Cass. 3029/2009; Cass. 25756/2018; Cass. 18910/2020

    Giurisprudenza richiamata in merito alla regola secondo cui, in mancanza di consenso specifico, non può farsi un'unica divisione di masse ereditarie distinte e va rispettata la separazione delle comunioni sorte per titoli diversi

  • Cass. 19062/2006; Cass. SU 24657/2007; Cass. 15894/2017; Cass. 27417/2017; Cass. 10585/2024

    Giurisprudenza richiamata sul regime dei crediti ereditari: i crediti non si distribuiscono automaticamente per quote ma entrano nella massa ereditaria e possono essere oggetto di azione per la restituzione dell'intero importo da parte del soggetto che si è indebitamente appropriato

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto non implica automaticamente la comproprietà delle somme: occorre accertare la provenienza delle somme (es. investimenti, pensioni) e il giudice può ritenere che le somme appartengano esclusivamente al de cuius.
  • Se un coerede muore durante il giudizio, il processo continua nei confronti dei suoi eredi; le divisioni tra masse ereditarie distinte richiedono, di norma, divisioni separate salvo consenso specifico di tutte le parti.
  • Il giudizio sulla destinazione dei prelievi da conti cointestati richiede valutazione delle circostanze (entità, datazione, reiterazione dei prelievi, età e condizioni dei titolari, situazione reddituale della convivente) e l'uso di presunzioni per determinare quanto sia stato speso legittimamente per cura dei genitori e quanto costituisca appropriazione indebita.
  • Le irregolarità formali nella produzione documentale (es. errata numerazione) sono spesso sanabili se i documenti sono effettivamente depositati e consentono l'esame; viceversa vanno tempestivamente eccepite per non essere sanate.
  • Chi si appropria indebitamente di somme patrimoniali riconducibili al de cuius può essere condannato alla restituzione dell'intero credito alla massa, lasciando poi agli eredi le operazioni divisionali per la ripartizione interna.

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