Cassazione Civile, Sentenza n. 4135/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dell'Agenzia per essere stata sottoscritta da un avvocato del libero foro (presunto difetto di ius postulandi), aveva ritenuto tardiva la costituzione in appello e aveva rilevato un vizio per mancato contraddittorio endoprocedimentale ritenendo che la 'comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria' fosse stata interpretata come una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali (1°, 3° e 4°), assorbendo gli altri. Ha affermato: (i) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata anche da avvocati del libero foro senza che il giudice possa sindacare in sede di merito o di legittimità sull'esistenza dei presupposti della scelta; (ii) la tardiva costituzione in giudizio nel processo tributario non determina l'inammissibilità della costituzione, ma solo la decadenza da alcune eccezioni e istanze non rilevabili d'ufficio; (iii) la Corte d'appello ha travisato la natura dell'atto (era una comunicazione preventiva, non un atto di avvenuta iscrizione ipotecaria), con conseguente vizio di motivazione. In conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame; saranno regolate anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis
Disciplina la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la Corte ha rilevato che l'atto in causa va qualificato come comunicazione preventiva e non come atto di avvenuta iscrizione
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12, 15, 23, 24, 32, 54
Art. 23: la tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta l'inammissibilità della costituzione ma la decadenza da alcune eccezioni/istanze; artt. 24 e 32: rimangono possibili la produzione di documenti e la contestazione di fatti e norme anche se la costituzione è tardiva; gli altri articoli sono richiamati nel quadro delle regole processuali richiamate dalla Cassazione
d.l. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, art. 1, comma ottavo
Norme che hanno inciso sull'organizzazione e sulle modalità di rappresentanza dell'Agenzia; la Corte ne ricava che la scelta di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro è compatibile con il quadro normativo e non richiede sempre allegazione probatoria dei presupposti
r.d. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
Prevede l'ipotesi di delibera motivata per la scelta di difensori in casi speciali; la Corte precisa che, salvo tali ipotesi speciali, l'Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro
d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17
Richiamati come limiti/criteri procedurali relativi all'affidamento di incarichi; la costituzione dell'Agenzia tramite avvocati del libero foro deve rispettare i criteri generali richiamati ma non richiede prova in giudizio dei presupposti ove la scelta sia esercitata
codice di procedura civile, art. 363
Consente alla Corte di enunciare principi di diritto; la Corte ha formulato un principio sul regime della rappresentanza dell'Agenzia
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Fondamenti di cassazione invocati per vizio di motivazione (travisamento) e violazione di norme; la Cassazione ha ritenuto fondati i motivi pertinenti a tali doglianze
codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati in relazione al travisamento delle risultanze documentali e alla motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto sussistente il travisamento
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere costituita in giudizio anche tramite avvocati del libero foro; il giudice non può sindacare in appello o cassazione sull'esistenza dei presupposti interni che hanno determinato tale scelta, salvo casi straordinari espressamente regolati
- La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta automaticamente l'inammissibilità della costituzione: essa comporta solo la decadenza da alcune eccezioni e istanze non rilevabili d'ufficio, mentre permangono i diritti di contestare i fatti e le norme e di produrre documenti
- La corretta qualificazione giuridica degli atti (es. 'comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria' vs 'comunicazione di avvenuta iscrizione') è essenziale: un travisamento della natura dell'atto può costituire motivo di annullamento per vizio di motivazione
- La Corte di Cassazione può cassare la decisione di merito e rinviare la causa per nuovo esame quando rilevi errori di diritto o travisamenti documentali che abbiano inciso sul giudizio
- La richiesta di rinnovazione della notifica può essere respinta se l'avviso di ricevimento dimostra che la notifica è stata iniziata e compiuta su istanza dell'amministrazione
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