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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25669/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di merito, ha negato sia la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e dell'art. 53 l. n. 689/1981, sia la concessione della sospensione condizionale della pena. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sul diniego della pena sostitutiva, ma la Corte di cassazione rileva che la censura ripropone in modo generico profili già esaminati e disattesi, mentre la Corte territoriale ha valorizzato il serio pericolo di recidiva desumibile dai precedenti penali e l'assenza di elementi che indichino una revisione critica dell'imputato. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 164 c.p. in relazione al diniego della sospensione condizionale, ma non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha considerato un precedente beneficio già concesso con sentenza ex art. 444 c.p.p., con pena detentiva di un anno e dieci mesi di reclusione; sommando tale pena a quella odierna di dieci mesi di reclusione, viene superato il limite di due anni e, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite, la pena detentiva già applicata deve essere comunque computata ai fini della concedibilità di un secondo beneficio.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato come base normativa per la sostituzione della pena detentiva, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito in presenza di serio pericolo di recidiva

  • art. 53 l. n. 689 del 1981

    richiamato quale norma sulla sostituzione della pena detentiva, non concedibile secondo la prognosi negativa formulata in appello

  • art. 163 c.p.

    norma sulla sospensione condizionale della pena, la cui concedibilità è stata esclusa per superamento del limite di pena e per il precedente beneficio già fruito

  • art. 164 c.p.

    richiamato per la disciplina dei limiti e dei presupposti del secondo beneficio di sospensione condizionale; la pena detentiva precedente va computata

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    la dichiarazione di estinzione ivi prevista non esclude, nel caso di precedente pena detentiva applicata con patteggiamento, la rilevanza di tale pena ai fini della valutazione sulla reiterabilità del beneficio

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale rito applicato in precedenza, che aveva comportato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione da computare nel giudizio sul nuovo beneficio

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva è legittimo quando il giudice di merito formula una prognosi negativa non manifestamente illogica sulla base dei precedenti penali e dell'assenza di segni di revisione critica dell'imputato, poiché tale valutazione è di fatto e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La censura di legittimità contro il diniego di benefici penali è inammissibile quando si limita a riprodurre argomenti generici o fattuali già disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini della concedibilità di una seconda sospensione condizionale della pena, la pena detentiva già applicata in precedenza deve essere computata nel cumulo con la nuova pena, anche se il precedente provvedimento sia divenuto poi estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., quando si tratti di sanzione detentiva e non di sola pena pecuniaria o sanzione sostitutiva.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativePena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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