Cassazione Penale, Sentenza n. 7017/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena concordata per i reati a loro ascritti (art. 110 c.p., art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 capi A-Q) e aveva disposto la confisca del denaro sequestrato. Hanno dedotto due motivi principali: 1) erronea qualificazione del fatto, sostenendo che le circostanze avrebbero potuto essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/90 (quindi una diversa qualificazione con riguardo a quantità e ruolo dell'agente), e 2) illegittimità della confisca del denaro, perché, a loro avviso, nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, la confisca non può essere disposta senza prova della provenienza illecita della somma sequestrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si fondava su una richiesta di riqualificazione dei fatti che avrebbe richiesto una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e perché basato su una diversa, inaccessibile, qualificazione dei fatti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla partecipazione al reato; la Corte non ha riformulato la qualificazione penale ma ha escluso che in cassazione si possa procedere a nuova valutazione probatoria per modificare la qualificazione.
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come norma che inquadra i reati ascritti agli imputati; la sentenza impugnata aveva applicato la pena concordata per i capi relativi a questa previsione.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Invocato dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione (presumibilmente per ipotesi di minore gravità legata a piccole quantità e uso personale). La Corte di cassazione ha ritenuto che la questione, nella forma prospettata, comportava una rivalutazione di fatto e quindi non era proponibile in cassazione; non è stata pronunciata una valutazione di merito sulla applicabilità concreta del comma 5.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una riqualificazione dei fatti che implichi una rivalutazione probatoria: i motivi che richiedono nuova valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
- Se si contesta la corretta qualificazione del reato proponendo una diversa lettura di fatti o ruolo dell'agente (es. richiamando l'art. 73, comma 5 DPR 309/90), tale censura deve essere formulata nei gradi di merito e fondata su elementi di diritto o su vizi procedurali; non è sufficiente chiedere la riconsiderazione dei fatti in Cassazione.
- La impugnazione di una misura di confisca fondata sulla presunta applicabilità di una fattispecie attenuata (es. art. 73, comma 5) richiede di affrontare la questione delle prove sulla provenienza del denaro già nei precedenti gradi: in sede di legittimità le doglianze che si basano su fatti non esaminabili sono inammissibili.
- Chi intende ottenere l'esclusione della confisca deve dimostrare (nei gradi in cui è consentito esaminare i fatti) la lecita provenienza delle somme o l'illegittimità procedurale della confisca; limitarsi a censure generiche espone al rigetto per inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, come nel caso esaminato, all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende: valutare la fondatezza delle impugnazioni anche in funzione del rischio economico.
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