Sentenza n. 3865/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Varese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.000,00 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Varese, notificata al Ministero il 5 dicembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, nella misura di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000,00 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile per il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, pari complessivamente a 2.000,00 euro, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni soltanto su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda nei successivi 60 giorni a determinare l'importo residuo e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso considerato, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata all'amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce a un privato il diritto a una determinata prestazione pecuniaria e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione dell'incarico.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta uno specifico compenso.
Come è indicizzato
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