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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35966/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di rigetto dell'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. La doglianza principale è la carenza e l'illogicità della motivazione del Tribunale, lamentando che non sarebbe stato affrontato il motivo relativo alla presunta nullità dell'ordinanza di rigetto del GIP e che l'appello non avrebbe ricevuto un concreto interloquire sulle critiche mosse all'ordinanza genetica; il ricorso cita violazione degli artt.125, 178, 181, 310 e 597 c.p.p. (e viene proposto con motivo ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere proposto oltre i limiti del sindacato di legittimità e per genericità e ripetitività delle doglianze (mera riproduzione dell'appello senza confronto puntuale con le motivazioni del Tribunale). La Corte ha ritenuto che il gravame cautelare verteva sugli stessi fatti già esaminati e privi di novità tali da giustificare il riesame in cassazione; il Tribunale di Cagliari aveva adeguatamente motivato il rigetto evidenziando gravi indizi (dichiarazioni, filmati, intercettazioni) e la necessità della misura. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 comma 3 nn. 1 e 3-bis cod. pen.

    Norma materiale relativa alla rapina con aggravanti: i fatti addebitati al ricorrente erano disciplinati da questa disposizione e hanno costituito la base degli indizi gravi richiamati dai giudici.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio della motivazione; la Corte valuta che il Tribunale ha dato motivazione congrua e non viziata rispetto alle censure proposte.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Prescrive i criteri probatori per le prove dichiarative; richiamato nel contesto della valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni di indagati/responsabili.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della testimonianza e dei riscontri; usato per sostenere la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni che hanno formato indizi.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento cautelare (regole relative alla misura), richiamata quali presupposti procedurali per la decisione sulla custodia cautelare e le impugnazioni.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferimento a motivi di impugnazione; nella censura il ricorrente invoca questa norma tra quelle cui si sarebbe fatto riferimento in modo erroneo o insufficiente.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto): il ricorso invocava tale lettera ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in sostanza riesposizione dei fatti senza autonoma critica di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità; applicata per comminare al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la mera riproposizione delle stesse argomentazioni di merito già esaminate in appello: il ricorso deve contenere una critica argomentata e puntuale delle motivazioni impugnate, con chiara indicazione dei vizi di diritto o di motivazione.
  • Nei giudizi cautelari d'appello il sindacato è limitato: il giudice d'appello verifica la legittimità e la motivazione dell'ordinanza del GIP e l'eventuale presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario; se non ci sono novità non è necessario un approfondito rinnovamento della motivazione.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare occorre indicare elementi nuovi o un mutamento degli elementi di accusa o delle esigenze cautelari; la semplice contrapposizione di una diversa lettura dei fatti già noti è insufficiente.
  • La motivazione deve essere specifica e coerente: il giudice d'appello non è tenuto a replicare punto per punto sequenze prolisse se ha già dato una valutazione complessiva e adeguata delle censure; tuttavia il ricorrente in cassazione deve dimostrare in quale punto la motivazione sarebbe logicamente o giuridicamente viziata.
  • La presentazione disordinata, prolissa o generica del ricorso può determinare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie: occorre rispettare il formato e i requisiti di chiarezza richiesti dall'art.606 c.p.p. e dalla giurisprudenza della Cassazione.

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