Ordinanza n. 33/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente alla sola istanza cautelare, con nulla opposizione delle parti costituite. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di merito né è stata svolta una valutazione su fumus boni iuris o periculum in mora. La rinuncia cautelare è stata dichiarata con spese della fase compensate. Il giudizio di annullamento dell’atto impugnato non risulta definito da questa ordinanza.
Atto impugnato: diffida con ordinanza motivata di intimazione all’avvio delle procedure di bonifica per il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione da idrocarburi C-10 e C-40
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la diffida con ordinanza motivata adottata dalla Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006, relativa ad aree site nel Comune di Lonato del Garda e al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal DM 46/2019 per il parametro degli idrocarburi C-10, C-40. È stata proposta anche istanza cautelare collegiale di sospensione dell’efficacia dell’atto. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di ricorso relativi a violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
diffida e intimazione all’avvio delle procedure previste per la bonifica di siti contaminati
La Provincia ha adottato la diffida impugnata richiamando il potere previsto dalla disposizione in presenza del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.
interventi di bonifica, di ripristino ambientale, di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e permanente, di aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento
La disposizione è richiamata quale base normativa degli interventi relativi alle aree agricole e di allevamento.
Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale, di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e permanente, di aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento
L’atto ministeriale è richiamato per le concentrazioni soglia di contaminazione applicate al parametro idrocarburi C-10, C-40.
La domanda cautelare collegiale è stata trattata ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo; il giudice non ha esaminato il merito cautelare poiché il ricorrente ha rinunciato all’istanza.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, accettata o non opposta dalle parti costituite, comporta che il giudice prenda atto della rinuncia senza esaminare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- L’ordinanza che prende atto della rinuncia alla sola istanza cautelare non definisce la domanda principale di annullamento dell’atto amministrativo impugnato, salvo che dal testo risulti espressamente il contrario.
- In caso di rinuncia all’istanza cautelare, il giudice può compensare le spese della fase cautelare.
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