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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30497/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di bollo relativo a un "Aggiuntivo a contratto di mutuo fondiario" (atto di rinegoziazione del mutuo) per il quale era stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973. Il ricorrente deduce che anche gli atti modificativi di finanziamenti a medio e lungo termine rientrano nell'agevolazione; la CTR aveva invece ritenuto che l'agevolazione si applica solo alle operazioni che comportano la creazione di nuova provvista finanziaria.

La decisione

La controversia si è estinta per cessazione della materia del contendere in quanto l'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione impugnato. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento e ha disposto la compensazione delle spese processuali. La Corte, pur non decidendo nel merito a causa dell'estinzione, ha rilevato che la questione interpretativa dell'art. 15 d.P.R. n.601/1973 è dibattuta e ha osservato che vi sono argomenti (e precedenti giurisprudenziali) che possono sostenere la tesi del ricorrente in particolare quando la ricontrattazione assicura il raggiungimento dello scopo del finanziamento. Inoltre è stato precisato che il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. n. 601/1973

    Le operazioni a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione, ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 2003, n.326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

    Norma di favore soggetta a stretta interpretazione. Discute se comprenda anche gli atti meramente modificativi delle modalità di rimborso di finanziamenti già erogati o sia applicabile solo quando vi sia effettiva creazione di nuova provvista finanziaria; la Corte ha rilevato che la giurisprudenza dominante richiede la sussistenza di un nuovo finanziamento per l'agevolazione, ma ha altresì riconosciuto argomenti a favore dell'applicabilità quando la modifica garantisca il concreto conseguimento dello scopo del finanziamento.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    Prevede la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in caso di annullamento in autotutela dell'atto impositivo; la Corte ne dispone la declaratoria con sentenza che opera come cassazione senza rinvio, rimuovendo pronunce precedenti non più attuali.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Consente al giudice tributario, in sede di valutazione complessiva della lite, di compensare le spese processuali; applicata nella fattispecie in considerazione dell'assenza di precedenti specifici e della materia controversa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 11/2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il procedimento per cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con l'ordinaria dichiarazione di inammissibilità; non si applica nell'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata in relazione al rimando alle Sezioni Unite o alla pubblica udienza quando non ricorrono i presupposti specifici per altre decisioni; nel caso la causa era stata rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione Civile.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione annulla l'atto impositivo in autotutela la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere e il giudice deve dichiararla con sentenza che opera come cassazione senza rinvio.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice tributario quando, valutando complessivamente la lite, ritenga equo compensare (es. assenza di precedenti specifici o particolare complessità giuridica della questione).
  • L'applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 richiede un'interpretazione cauta: la giurisprudenza tradizionale tende ad esigere la sussistenza di una nuova provvista finanziaria per riconoscere l'agevolazione, ma possono esistere casi in cui atti modificativi del rimborso siano ritenuti strumentali al raggiungimento dello scopo del finanziamento e quindi meritevoli dell'agevolazione.
  • Per il contributo unificato, il raddoppio previsto dall'art.13 co.1-quater del D.P.R. n.11/2002 non si applica quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere; esso trova applicazione soltanto quando la Cassazione confermi integralmente la statuizione impugnata o il ricorso sia ordinariamente inammissibile.
  • In contenziosi tributari complessi o con orientamenti giurisprudenziali non consolidati, il ricorso a valutazioni di equità da parte del giudice (compensazione spese) è possibile e frequente; pertanto, anche in caso di esito favorevole non scontato per il contribuente, non sempre si otterrà la condanna integrale delle spese a carico dell'Amministrazione.

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