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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31779/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per ricettazione in concorso di sei tablet, con pena di due anni di reclusione e 2.000 euro di multa. I due condannati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. che la decisione fosse sorretta da motivazione insufficiente e scarna sul trattamento sanzionatorio, perché non sarebbero stati adeguatamente considerati i criteri legali di commisurazione della pena e la sanzione sarebbe risultata iniqua e sproporzionata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che i ricorsi erano stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione a pena di inammissibilità. Ha precisato che è irrilevante l'autenticazione della firma o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito. Poiché si trattava di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi sono stati trattati de plano e dichiarati inammissibili. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b)

    La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso era inammissibile per difetto di legittimazione alla sottoscrizione.

  • art. 132 c.p.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro per contestare la commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro per contestare la commisurazione della pena.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione è un atto personale ma deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista; la sottoscrizione personale dell'imputato non è idonea.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis

    Le impugnazioni proposte in difetto di legittimazione, dopo la riforma del 2017, devono essere trattate nelle forme de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché... al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha inciso sulla trattazione delle impugnazioni proposte senza legittimazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non integra un valido ricorso.
  • L'autenticazione della firma da parte di un avvocato o la mera sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non sostituiscono la titolarità della sottoscrizione richiesta dall'art. 613 c.p.p.
  • Le impugnazioni presentate in assenza del requisito di legittimazione alla sottoscrizione sono inammissibili e, dopo la riforma del 2017, possono essere trattate de plano.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali; se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, può essere disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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