Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09368/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per una condotta tenuta in occasione di un incidente stradale. Con il primo motivo ha denunciato violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa e carenza di motivazione, assumendo che la decisione di merito avesse valorizzato solo parzialmente gli elementi probatori e che non avesse risposto adeguatamente alle censure formulate in appello, in particolare circa le circostanze dell'allontanamento dal luogo del sinistro, che egli tentava di giustificare richiamando l'intervento di terzi, lo stato di shock e il danneggiamento del veicolo. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere valutata come non punibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, assertivi e miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alla censura sull'art. 192 c.p.p., la Corte ha ribadito che la sua violazione non è deducibile come vizio autonomo se non nei casi in cui sia espressamente sanzionata in termini di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico e congruo sulla base del complessivo comportamento tenuto dall'imputato, richiamando la necessità di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità dell'offesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La sua violazione non è deducibile di per sé in cassazione, salvo che l'inosservanza sia sanzionata dalla legge processuale con nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Consente il ricorso per violazione di norme processuali solo quando la norma violata sia assistita da una specifica sanzione processuale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È il parametro di riferimento per apprezzare la tenuità dell'offesa, considerando gli elementi rilevanti della concreta vicenda.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e richiesta di rivalutazione del fatto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non è autonomamente ammissibile se non nei limiti in cui la disposizione processuale violata sia assistita da una specifica sanzione processuale prevista dall'art. 606 c.p.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione globale della concreta vicenda, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; non è necessaria la disamina analitica di tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
  • La motivazione che nega la particolare tenuità del fatto è sufficiente quando valorizza il complessivo comportamento dell'imputato e gli elementi concreti della vicenda, senza necessità di soffermarsi su ogni possibile profilo favorevole.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.