Cassazione Penale, Sentenza n. 29629/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. Sostiene che la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" non sussisterebbe perché il cassetto del registratore di cassa era stato asportato staccandolo da un connettore e l'imputato si era allontanato per circa 140 metri dal luogo del furto; solo in un luogo distante dal ristorante aveva poi tentato di aprire il cassetto con un cacciavite, sicché la violenza sulla cosa sarebbe avvenuta dopo l'impossessamento e in contesto distinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifici i fatti: l'imputato fu colto in flagranza nelle vicinanze del ristorante, poco dopo aver sottratto il cassetto e mentre tentava di aprirlo tra autovetture parcheggiate con un cacciavite. Non si configura una cesura temporale o spaziale apprezzabile fra impossessamento e violenza sulla cosa; il danneggiamento del cassetto era funzionale al reperimento del denaro e si colloca nel medesimo contesto del reato. Di conseguenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è stata ritenuta correttamente applicata. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.
Norma sul furto: contestato il reato di furto, rilevante come quadro normativo di riferimento per la qualificazione del comportamento dell'imputato.
Circostanza aggravante della violenza sulle cose: interpretata dalla Corte come applicabile quando la violenza sulla cosa è funzionale e contigua all'impossessamento della refurtiva; esclusa solo se la violenza è esercitata su cosa dopo il reato in un contesto di tempo e luogo nettamente distinti dall'impossessamento.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Rimessa al ruolo dei vizi di motivazione e violazione di legge dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate come una richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito, impropria in sede di legittimità.
Disciplina la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.
Massime di principio
- La circostanza aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. si applica quando la violenza è funzionale all'impossessamento della refurtiva e non si estende solo a condotte di danneggiamento chiaramente successive e avvenute in contesti di tempo e luogo distinti.
- Se non sussiste una chiara cesura temporale o spaziale tra l'impossessamento e l'esercizio della violenza sulla cosa, quella violenza va considerata parte integrante del fatto criminoso e l'aggravante può essere legittimamente riconosciuta.
- In Corte di Cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a chiedere la rivalutazione di fattualità e di valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o palesi errori di motivazione riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.
- L'arresto in flagranza e le valutazioni sulla continuità temporale e funzionale delle condotte sono elementi forti per confermare l'aggravante quando il danneggiamento della cosa sia stato strumentale all'appropriazione del contenuto.
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non procedurali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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