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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29629/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n. 2 c.p. Sostiene che la circostanza aggravante della "violenza sulle cose" non sussisterebbe perché il cassetto del registratore di cassa era stato asportato staccandolo da un connettore e l'imputato si era allontanato per circa 140 metri dal luogo del furto; solo in un luogo distante dal ristorante aveva poi tentato di aprire il cassetto con un cacciavite, sicché la violenza sulla cosa sarebbe avvenuta dopo l'impossessamento e in contesto distinto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifici i fatti: l'imputato fu colto in flagranza nelle vicinanze del ristorante, poco dopo aver sottratto il cassetto e mentre tentava di aprirlo tra autovetture parcheggiate con un cacciavite. Non si configura una cesura temporale o spaziale apprezzabile fra impossessamento e violenza sulla cosa; il danneggiamento del cassetto era funzionale al reperimento del denaro e si colloca nel medesimo contesto del reato. Di conseguenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è stata ritenuta correttamente applicata. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.

    Norma sul furto: contestato il reato di furto, rilevante come quadro normativo di riferimento per la qualificazione del comportamento dell'imputato.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante della violenza sulle cose: interpretata dalla Corte come applicabile quando la violenza sulla cosa è funzionale e contigua all'impossessamento della refurtiva; esclusa solo se la violenza è esercitata su cosa dopo il reato in un contesto di tempo e luogo nettamente distinti dall'impossessamento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Rimessa al ruolo dei vizi di motivazione e violazione di legge dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate come una richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito, impropria in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese processuali e l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. si applica quando la violenza è funzionale all'impossessamento della refurtiva e non si estende solo a condotte di danneggiamento chiaramente successive e avvenute in contesti di tempo e luogo distinti.
  • Se non sussiste una chiara cesura temporale o spaziale tra l'impossessamento e l'esercizio della violenza sulla cosa, quella violenza va considerata parte integrante del fatto criminoso e l'aggravante può essere legittimamente riconosciuta.
  • In Corte di Cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a chiedere la rivalutazione di fattualità e di valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o palesi errori di motivazione riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.
  • L'arresto in flagranza e le valutazioni sulla continuità temporale e funzionale delle condotte sono elementi forti per confermare l'aggravante quando il danneggiamento della cosa sia stato strumentale all'appropriazione del contenuto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non procedurali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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