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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22532/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione totale in autotutela dell'avviso di accertamento n. TSB0E0100125/2017, divenuto privo di effetti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate. Non vi è stata pronuncia nel merito sui motivi del ricorso principale o sul ricorso incidentale condizionato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per il periodo d'imposta 2012, emesso a seguito di verifiche fiscali su una società finanziaria del gruppo bancario, in relazione alla deducibilità di componenti negativi di reddito e perdite su crediti, con particolare riferimento al trattamento della c.d. "svalutazione a zero" di taluni crediti. L'Ufficio riteneva che tali rettifiche non fossero deducibili secondo l'art. 106 TUIR, ma dovessero essere valutate ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR. Dopo esito favorevole al contribuente in primo e secondo grado, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di violazione di legge, richiamando gli artt. 2423, comma 2, e 2426, n. 8, c.c., l'art. 20 d.lgs. n. 87/1992, nonché gli artt. 101 e 106 TUIR. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la violazione dell'art. 2909 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno rappresentato che l'Ufficio aveva definito integralmente in autotutela la lite relativa all'atto impositivo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 2423, comma 2, c.c.

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sulla corretta rilevazione contabile delle svalutazioni, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 2426, n. 8, c.c.

    Richiamato come norma contabile evocata nei motivi di ricorso, senza decisione sul punto per estinzione del giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova, ma non oggetto di statuizione di merito.

  • art. 20, commi 4 e 5, d.lgs. n. 87/1992

    Censurato dall'Agenzia insieme alle norme civilistiche e tributarie, senza esame nel merito.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    Norma TUIR invocata dall'Ufficio quale base per la disciplina delle perdite su crediti, ma non interpretata dalla Corte per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 106, commi 3 e 5, d.P.R. n. 917/1986

    Norma TUIR evocata nei motivi di ricorso quale parametro della deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti, senza decisione di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato della contribuente in relazione al giudicato formatosi su precedenti controversie, ma non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l'Amministrazione definisce integralmente in autotutela l'atto impositivo impugnato e questo diviene privo di effetti, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, poiché viene meno l'interesse attuale alla decisione sulla legittimità dell'atto originariamente controverso.
  • In presenza di definizione totale della pretesa fiscale, la Corte può limitarsi a prendere atto della sopravvenuta caducazione dell'atto e disporre la compensazione delle spese, senza pronunciarsi sulle questioni di diritto dedotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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