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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03233/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha articolato due motivi: il primo ha denunciato vizi motivazionali ritenuti dalla Corte di cassazione del tutto aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, poiché mirati a contestare le prove utilizzate per la ricostruzione dei fatti e la condotta ritenuta integrante il reato, prospettando in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, estranee al giudizio di legittimità e non fondate su specifici travisamenti; il secondo motivo ha invocato l'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., proponendo anch'esso una lettura autonoma e non consentita del compendio indiziario, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e corretta sia nella ricostruzione dei fatti sia quanto all'utilizzo dello spray urticante da parte degli incaricati di pubblico servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a una rivalutazione del merito e privi di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece escluso la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, richiamando la giurisprudenza sul meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, c.p.p., poiché la parte civile aveva depositato una memoria contenente elementi di contrasto ultronei rispetto alla preliminare valutazione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    L'esimente è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura proponesse una lettura autonoma e non consentita del compendio indiziario; la motivazione sul punto della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e corretta.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per escludere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, in presenza di una memoria contenente elementi di contrasto ulteriori rispetto alla preliminare verifica di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mirino a una rivalutazione del merito o a una lettura alternativa delle prove, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La deduzione dell'esimente prevista dall'art. 393-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una autonoma ricostruzione del compendio indiziario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; la condanna alle spese in favore della parte civile può essere esclusa se la memoria depositata introduce elementi di contrasto non rilevanti ai fini della preliminare verifica di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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