Cassazione Penale, Ordinanza n. 39869/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla specifica fascia alcolemica, a seguito di un sinistro stradale verificatosi perché aveva impegnato una rotatoria contromano. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della normativa sulla guida in stato di ebbrezza e vizio di motivazione, sostenendo che l'assunzione di alcol e di Xanax fosse avvenuta solo dopo l'incidente, per alleviare il dolore; 2) mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che la Corte d'appello non avesse disposto la rinnovazione dell'istruttoria per escutere l'imputato e i testimoni a difesa, impossibilitati o non esaminati nel dibattimento di primo grado. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza d'appello, che era logica, congrua e corretta in diritto. Quanto al merito, ha valorizzato i sintomi di ebbrezza rilevati dai Carabinieri subito dopo il sinistro, l'alcolemia pari a 1,74 g/l e l'assenza di riscontri alla tesi dell'assunzione postuma di alcol/farmaci. Sul secondo motivo ha ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice, osservando inoltre che l'imputato non aveva allegato un legittimo impedimento e che la difesa aveva poi rinunciato all'esame dei testi ammessi. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice richiamata per la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più grave; la Corte la considera integrata alla luce dei sintomi osservati e del dato alcolemico accertato.
art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada
Disposizioni richiamate nel capo d'imputazione e nel ricorso, riferite al regime sanzionatorio e agli effetti del sinistro; la decisione le menziona come base normativa della condanna.
In caso di inammissibilità del ricorso e in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
Non è citato espressamente, ma il tema probatorio è affrontato nei termini della valutazione degli elementi indiziari e del mancato riscontro alla tesi difensiva; sebbene non richiamato nel testo fornito, il ragionamento resta centrato sulla tenuta della motivazione di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello, in forma assertiva, integra un motivo manifestamente infondato e può condurre all'inammissibilità.
- La tesi difensiva secondo cui l'assunzione di alcolici sarebbe avvenuta solo dopo la guida, per neutralizzare effetti del sinistro o alleviare il dolore, deve essere sorretta da elementi oggettivi e univoci; in assenza di riscontri esterni, il giudice può ritenere provato che l'alterazione fosse già presente al momento della guida.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la prova può derivare congiuntamente dai sintomi esteriori riscontrati dagli operanti e dal dato tecnico dell'alcolemia; la contestazione difensiva deve misurarsi con entrambi gli elementi.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale: il giudice vi ricorre solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la mancata escussione di un imputato o di testimoni non integra di per sé vizio se non sia dedotto e dimostrato un legittimo impedimento o la decisività della prova non assunta.
- La rinuncia della difesa all'esame di testimoni già ammessi incide negativamente sulla censura relativa alla mancata acquisizione della prova, poiché indebolisce l'assunto della decisività della rinnovazione istruttoria.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella sua proposizione, comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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