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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39869/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato in primo grado e la condanna è stata confermata in appello per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla specifica fascia alcolemica, a seguito di un sinistro stradale verificatosi perché aveva impegnato una rotatoria contromano. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della normativa sulla guida in stato di ebbrezza e vizio di motivazione, sostenendo che l'assunzione di alcol e di Xanax fosse avvenuta solo dopo l'incidente, per alleviare il dolore; 2) mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che la Corte d'appello non avesse disposto la rinnovazione dell'istruttoria per escutere l'imputato e i testimoni a difesa, impossibilitati o non esaminati nel dibattimento di primo grado. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza d'appello, che era logica, congrua e corretta in diritto. Quanto al merito, ha valorizzato i sintomi di ebbrezza rilevati dai Carabinieri subito dopo il sinistro, l'alcolemia pari a 1,74 g/l e l'assenza di riscontri alla tesi dell'assunzione postuma di alcol/farmaci. Sul secondo motivo ha ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice, osservando inoltre che l'imputato non aveva allegato un legittimo impedimento e che la difesa aveva poi rinunciato all'esame dei testi ammessi. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata per la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più grave; la Corte la considera integrata alla luce dei sintomi osservati e del dato alcolemico accertato.

  • art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada

    Disposizioni richiamate nel capo d'imputazione e nel ricorso, riferite al regime sanzionatorio e agli effetti del sinistro; la decisione le menziona come base normativa della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso e in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente, ma il tema probatorio è affrontato nei termini della valutazione degli elementi indiziari e del mancato riscontro alla tesi difensiva; sebbene non richiamato nel testo fornito, il ragionamento resta centrato sulla tenuta della motivazione di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello, in forma assertiva, integra un motivo manifestamente infondato e può condurre all'inammissibilità.
  • La tesi difensiva secondo cui l'assunzione di alcolici sarebbe avvenuta solo dopo la guida, per neutralizzare effetti del sinistro o alleviare il dolore, deve essere sorretta da elementi oggettivi e univoci; in assenza di riscontri esterni, il giudice può ritenere provato che l'alterazione fosse già presente al momento della guida.
  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la prova può derivare congiuntamente dai sintomi esteriori riscontrati dagli operanti e dal dato tecnico dell'alcolemia; la contestazione difensiva deve misurarsi con entrambi gli elementi.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale: il giudice vi ricorre solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la mancata escussione di un imputato o di testimoni non integra di per sé vizio se non sia dedotto e dimostrato un legittimo impedimento o la decisività della prova non assunta.
  • La rinuncia della difesa all'esame di testimoni già ammessi incide negativamente sulla censura relativa alla mancata acquisizione della prova, poiché indebolisce l'assunto della decisività della rinnovazione istruttoria.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella sua proposizione, comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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