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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17042/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi indeducibili perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con argomenti corretti dai giudici di merito e non corredati da una specifica critica della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricettazione di cui all'art. 648, comma 2, c.p. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che le censure erano sostanzialmente ripropositive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la sentenza d'appello aveva valorizzato il compendio probatorio a carico dell'imputata e aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'elevato numero dei colli di vestiario coinvolti, pari a 12, ritenendo tale dato incompatibile con la lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2, c.p.

    La norma è richiamata come oggetto della censura difensiva; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma rileva che le doglianze sulla sua applicazione riproponevano questioni già disattese in merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte prende atto del diniego della particolare tenuità del fatto da parte dei giudici di merito e ne considera congrua la motivazione, valorizzando l'elevato numero dei colli di vestiario (12) come elemento escludente la lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello e già motivate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnati da una puntuale critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio motivazionale richiede un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle stesse doglianze non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando la concreta offensività della condotta sia apprezzabile per elementi fattuali significativi, come l'elevato numero dei beni oggetto della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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