Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05852/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un datore di lavoro agricolo aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito emesso dall'INPS e notificato tramite agente della riscossione, relativo a differenze contributive per operai agricoli a tempo determinato. La pretesa dell'ente si fondava sul fatto che i lavoratori erano stati impiegati per un numero di ore inferiore all'orario pieno giornaliero ritenuto rilevante ai fini del minimale contributivo, con conseguente disconoscimento anche degli sgravi contributivi. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto l'opposizione ritenendo che le retribuzioni corrisposte fossero inferiori a quelle dovute in base al contratto di riallineamento e che la riduzione dell'orario non potesse giustificare il diverso trattamento, pena la riconduzione del rapporto a un part-time. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo, la violazione di norme costituzionali, di legge e contrattuali in tema di sgravio contributivo per imprese agricole operanti in zone svantaggiate; con il secondo, la violazione di norme di legge, contratti collettivi e direttive europee sul calcolo dell'imponibile contributivo, sostenendosi che per gli operai agricoli a tempo determinato la contribuzione dovesse essere parametrata alle ore effettivamente lavorate e non a un orario normale astratto di 6,30 ore settimanali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato sulla base di un orientamento già espresso in precedenti decisioni. Ha stabilito che i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo per operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per interruzioni dovute a forza maggiore, il datore abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda. Ha precisato che l'art. 40 del CCNL di settore consente per tali lavoratori un orario di lavoro svincolato e anche inferiore a quello normale giornaliero e settimanale e che ciò è coerente con l'art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, che esclude questi lavoratori dal regime ordinario dell'orario settimanale. Ha escluso che le direttive UE richiamate potessero incidere sul distinto rapporto contributivo, trattando esse il rapporto di lavoro e l'orario massimo, non un orario minimo garantito. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 Cost.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente in relazione allo sgravio contributivo; non risulta fondare la decisione.

  • art. 1 d.l. n. 2/06

    citato dal ricorrente a sostegno del primo motivo; non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 20 d.lgs. n. 375/93

    citato dal ricorrente nel primo motivo; non decisivo ai fini della ratio decidendi.

  • art. 1 l. n. 389/89

    concorre, insieme all'art. 40 CCNL di settore, a fondare il criterio di calcolo dei contributi sulle ore effettivamente lavorate.

  • art. 5, co. 4 l. n. 510/96

    citato dal ricorrente e nel secondo motivo; non è la base decisiva della statuizione finale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale nei motivi; non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 10 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    citato dal ricorrente nel secondo motivo; non è la disposizione centrale valorizzata dalla Corte.

  • art. 14 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    citato dal ricorrente nel secondo motivo; non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 27 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    citato dal ricorrente nel secondo motivo; non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 30 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    citato dal ricorrente nel secondo motivo; non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    disposizione centrale: legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato e anche inferiore all'orario normale giornaliero e settimanale; per la contribuzione si guarda alle ore effettivamente lavorate.

  • art. 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    citato dal ricorrente nel secondo motivo; non risulta decisivo.

  • art. 3 C.P.L. della Provincia di Brindisi 29.10.94

    citato nel secondo motivo; non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 16 d.lgs. n. 66/03

    interpretato nel senso che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dal normale orario di lavoro settimanale previsto dall'art. 3 del medesimo decreto.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/03

    richiamato per il raffronto con l'esclusione prevista dall'art. 16, comma 1, lett. g), per gli operai agricoli a tempo determinato.

  • art. 16, co. 1, lett. g) d.lgs. n. 66/03

    esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale, confermando la compatibilità dell'orario ridotto con il regime legale.

  • direttiva 93/104/CE

    ritenuta non utile a mutare il criterio di calcolo contributivo, poiché disciplina l'orario massimo di lavoro e non l'orario minimo garantito.

  • direttiva 2000/34/CE

    come la direttiva 93/104/CE, non incide sul distinto rapporto contributivo e concerne l'orario massimo di lavoro.

  • direttiva 99/70/CE

    esclusa come parametro decisivo perché disciplina il rapporto di lavoro e non il distinto rapporto contributivo.

  • decreto interministeriale 28.12.95

    citato nel secondo motivo; non risulta centrale nella motivazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel settore agricolo, per gli operai agricoli a tempo determinato la base di calcolo dei contributi previdenziali va individuata nelle ore effettivamente lavorate, salvo che il datore di lavoro abbia tenuto il lavoratore a disposizione durante interruzioni dovute a forza maggiore.
  • Le clausole del contratto collettivo di settore che prevedono un orario di lavoro svincolato o inferiore all'orario normale sono compatibili con la disciplina legale dell'orario di lavoro e impediscono di ricondurre automaticamente il rapporto a un part-time.
  • Le direttive europee in materia di orario di lavoro non determinano di per sé il regime del distinto obbligo contributivo, quando il tema controverso riguarda il minimale o l'imponibile previdenziale.
  • Quando una norma collettiva speciale disciplina in modo espresso l'orario di lavoro di una categoria di lavoratori, il giudice deve coordinare tale previsione con la disciplina legale di settore prima di applicare criteri presuntivi sull'imponibile contributivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.