Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferrara era stato condannato per i reati di cui all'art. 318 c.p. (corruzione in forma di indebita percezione di somme) e per il reato previsto dal secondo comma dell'art. 346 c.p. (millantato credito, capo b). In cassazione il ricorrente deduceva, in sostanza, vizi di motivazione e travisamento della prova (contestando l'attendibilità delle dichiarazioni di Carmelita Dichiara e la valutazione delle intercettazioni e delle risultanze bancarie) e, infine, la violazione di legge con riguardo al rapporto tra la fattispecie previgente dell'art. 346, comma 2, c.p., e la fattispecie del nuovo art. 346-bis c.p., sostenendo che per configurare il traffico di influenze fosse necessario dimostrare un rapporto effettivo e la capacità di condizionare il pubblico ufficiale, elemento mancante nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato come inammissibili le censure che in realtà proponevano una rinnovata valutazione del materiale probatorio (i primi sei motivi), richiamando il divieto per la Corte di legittimità di sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni. Tuttavia ha accolto il settimo motivo relativo al problema di continuità normativa tra l'abrogato art. 346, comma 2, c.p., e il nuovo art. 346-bis c.p.: la Corte ha ritenuto che la fattispecie di millantato credito del comma 2 dell'art. 346 (configurata nel capo b) non sia sovrapponibile al reato di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis, e che la condotta contestata al Ferrara fosse più correttamente inquadrabile nella truffa (art. 640 c.p.). Poiché nella specie non sussisteva querela né alcuna aggravante che consentisse la procedibilità d'ufficio per la truffa, il reato è stato dichiarato improcedibile; la sentenza è stata perciò annullata senza rinvio limitatamente al capo b), con riqualificazione in truffa improcedibile, mentre il resto del ricorso è stato rigettato. La pena complessiva è stata rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Norme richiamate
Norma sulla indebita percezione di somme da parte del pubblico ufficiale; la Corte non ha annullato la condanna relativa a questo capo, confermando che le risultanze di merito erano compatibili con la condanna per quel reato.
art. 346 c.p. (previgente, secondo comma)
Fattispecie del "millantato credito" (secondo comma) in precedenza sanzionata; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie, nella sua componente basata su artifici e raggiri ("pretesto di dover comprare"), presenti affinità strutturali con la truffa e non sia automaticamente sovrapponibile al nuovo art. 346-bis.
Reato di traffico di influenze illecite nella formulazione post L. n. 3/2019; la Corte ha interpretato che questa norma punisce condotte riferibili a sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o potenziali con pubblici agenti e richiede, per la piena ricaduta, l'esistenza (anche potenziale/attendibile) di un rapporto d'influenza, non la mera vendita di un "fumo" ingannevole privo di qualsiasi possibilità di concretizzazione.
Truffa: la Corte ha ritenuto che la condotta accertata (vender fumo, indurre in errore il "compratore") rientrasse nella fattispecie truffaldina e che, perciò, il capo b) dovesse essere riqualificato ex art. 640 c.p.
Regola di valutazione della prova e del giudizio di attendibilità: la Corte ha richiamato che la valutazione dell'attendibilità dei testi spetta ai giudici di merito e che la cassazione è limitata al controllo della logicità e della congruità della motivazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limite dell'intervento in sede di legittimità: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella interpretazione delle risultanze probatorie, potendo sindacare solo vizi logici della motivazione.
Principio di continuità normativa nel tempo: la Corte ha applicato questo criterio per valutare se l'abrogazione dell'art. 346, comma 2, comportasse continuità con il nuovo art. 346-bis; ha ritenuto che la continuità operi invece tra l'abrogato art. 346, comma 2, e l'art. 640 c.p.
Novella che ha riformulato l'art. 346-bis ampliandone il perimetro; la Corte ha trattato la riforma come rilevante per definire i confini tra traffico di influenze e le precedenti fattispecie di millantato credito.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: le censure che richiedono una rivalutazione delle fonti di prova sono inammissibili, salvo che si denunci un vizio logico specifico della motivazione.
- Per configurare il reato di traffico di influenze (art. 346-bis) è necessario dimostrare l'esistenza o una potenzialità credibile di un rapporto/influenza con il pubblico agente; la mera promessa o vendita di un "fumo" inesistente e irreperibile tende invece a rientrare nella fattispecie della truffa.
- La condotta che si fonda su artifici o raggiri atti a ingannare il privato (pretesto di dover "comprare" il favore del pubblico agente) è più consona alla qualificazione di truffa (art. 640 c.p.) e può essere riqualificata dai giudici anche in sede di legittimità quando emergano elementi che suggeriscano tale inquadramento.
- Se il reato ricondotto alla truffa è procedibile a querela della persona offesa, l'assenza di querela (salvo aggravanti che consentano la procedibilità d'ufficio) può determinare l'improcedibilità del procedimento per quel capo.
- Nella fase di costruzione dell'impianto accusatorio e delle contestazioni, è essenziale distinguere fra: (a) vanteria/prospettazione di relazioni effettive o potenziali (che può rientrare nell'ambito del traffico di influenze) e (b) artifici e raggiri finalizzati ad ingannare il privato sulla esistenza di un rapporto inesistente/irrealizzabile (che caratterizzano la truffa).
- A seguito di riforme legislative che ridisegnano fattispecie penali, occorre valutare la continuità normativa con prudenza: la semplice somiglianza terminologica non basta a garantire la sovrapponibilità delle fattispecie.
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