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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03608/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione al licenziamento intimatogli con lettera dell'8 aprile 2020 da parte della società datrice di lavoro. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, allegando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Dalla documentazione prodotta è emerso che le parti avevano conciliato la lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione sindacale tra le parti e ha ritenuto che la definizione della controversia in sede sindacale, sopravvenuta dopo il ricorso per cassazione, avesse sostituito al regolamento contenuto nella sentenza impugnata il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti. Per effetto di ciò ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e senza porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La conciliazione intervenuta tra le parti dopo la proposizione del ricorso per cassazione può determinare la cessazione della materia del contendere quando il nuovo assetto pattizio sostituisce integralmente la regolamentazione stabilita dalla sentenza impugnata.
  • In presenza di una definizione transattiva o conciliativa sopravvenuta che elimini l'interesse alla decisione, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando la controversia viene definita dopo l'introduzione del giudizio di legittimità, il giudice di cassazione non provvede sulle spese se dalla vicenda processuale risulta l'accordo conciliativo e non vi è soccombenza attuale da regolare.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiGiudicato

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