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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18496/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra una società locatrice e una società conduttrice. In giudizio la locatrice aveva chiesto la risoluzione per morosità e il pagamento di canoni e oneri per utenze, mentre la conduttrice aveva resistito deducendo di avere adempiuto mediante consegna di titoli cambiari, di avere comunque pagato parte dei titoli, e aveva proposto riconvenzionale per il danno derivante dall'interruzione della fornitura elettrica, che assumeva imputabile alla locatrice. La Corte d'appello aveva confermato la risoluzione per inadempimento della conduttrice e la condanna al pagamento di canoni e utenze, ma aveva escluso sia il rilascio per il periodo successivo al marzo 2012 sia la domanda risarcitoria della conduttrice. In cassazione la conduttrice ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 66 r.d. 1669/1933 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che la pretesa della locatrice sarebbe improcedibile perché basata su titoli cambiari senza protesto e senza i presupposti per l'azione causale; (2) e (3) ulteriore violazione dell'art. 66 r.d. 1669/1933 e degli artt. 1453 c.c. e 113 c.p.c., per mancata offerta/restituzione in originale dei titoli e per non avere il giudice considerato tale improcedibilità anche rispetto alla pronuncia di risoluzione; (4) violazione dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere provato il pagamento dei titoli cambiari tramite copie fotostatiche non specificamente disconosciute; (5) violazione dell'art. 436, comma 3, c.p.c. e dell'art. 447-bis c.p.c., per omessa declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale della locatrice, tempestivamente depositato ma non notificato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate o inammissibili le censure relative ai titoli cambiari e alla prova del pagamento: la locatrice non aveva agito fondandosi su un'azione causale cambiaria, ma sul contratto di locazione e sull'allegato inadempimento della conduttrice, con conseguente irrilevanza delle regole dell'art. 66 r.d. 1669/1933; inoltre il motivo sulla prova documentale era inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti e perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando in fatto la mancata notificazione dell'appello incidentale della locatrice e applicando il principio secondo cui, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale tempestivamente depositato ma non notificato va dichiarato improcedibile d'ufficio, senza assegnazione di termine per rinnovare la notifica. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al quinto motivo con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 66 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669

    Le disposizioni sull'azione causale e sulla restituzione/deposito dei titoli cambiari non si applicano quando il creditore agisca direttamente sul rapporto contrattuale e i titoli siano prodotti dal debitore come prova di un preteso adempimento.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, ma la censura è infondata quando pretende di applicare norme cambiaria a una controversia decisa sul piano del rapporto locatizio.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento segue il comune riparto dell'onere della prova del rapporto e dell'inadempimento, non le regole dell'azione cambiaria.

  • art. 2719 c.c.

    La querela di falso o il disconoscimento della copia fotostatica devono essere specifici e tempestivi; tuttavia la norma è inconferente se il giudice non fonda la decisione sulla conformità delle copie all'originale ma sulla mancata prova del pagamento e della novazione.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo, cioè l'adempimento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali richiamati, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 436, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma non notificato è improcedibile ed è rilevabile d'ufficio.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Per le controversie locatizie soggette al rito speciale si applicano le regole processuali rilevanti in tema di impugnazioni e improcedibilità dell'appello incidentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

Massime di principio

  • Quando il creditore aziona un rapporto contrattuale di locazione per canoni e risoluzione per inadempimento, non si applicano automaticamente le regole dell'azione causale cambiaria se i titoli vengono in rilievo solo come mezzo di prova dell'asserito adempimento del debitore.
  • Nel giudizio di adempimento o risoluzione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre al debitore spetta dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, cioè l'avvenuto pagamento.
  • Le norme sulla produzione e restituzione dei titoli cambiari sono inconferenti quando il giudizio non verte sull'esercizio dell'azione cambiaria, ma sulla prova dell'avvenuto adempimento mediante titoli prodotti dalla parte obbligata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che richiami documenti o verbali processuali deve indicare specificamente il contenuto e il momento processuale rilevante; un rinvio generico agli atti determina inammissibilità.
  • Nel rito del lavoro, l'appello incidentale tempestivamente depositato ma non notificato è improcedibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio, senza che il giudice debba assegnare un termine per rinnovare la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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