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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di decadenza/esclusione dalla graduatoria alloggio ERP relativa al bando 2019 notificato il 29/04/2025, prot. n. 91404 del 15/4/2025 pubblicato il 28/4/2025; - nonché della graduatoria del 17.05.2025 adottata dal Comune di Reggio Calabria - Commissione assegnazione alloggi del circondario del Tribunale di Reggio Calabria (graduatoria generale bando di concorso del 18/02/2019); - nonché tutti gli atti precedenti, coevi e successivi in qualsivoglia modo dipendenti e connessi;

Giustizia amministrativa202500394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza o esclusione dalla graduatoria ERP del bando ordinario 2019 e successiva graduatoria definitiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza o esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP e la successiva graduatoria, deducendo: violazione dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 32/1996 e del d.lgs. n. 109/1998, per l'omessa applicazione del criterio ISEE; in via subordinata, illegittimità costituzionale della disciplina regionale per violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. Il TAR, dopo avere rigettato la domanda cautelare, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, individuato nel partecipante collocato nella posizione immediatamente successiva a quella del ricorrente. Il Comune ha comunicato che la prima candidata individuata era stata a sua volta esclusa e ha indicato quale ulteriore soggetto immediatamente successivo un altro partecipante. Il ricorrente ha notificato il ricorso soltanto alla prima candidata, senza notificare il ricorso al partecipante effettivamente controinteressato, il cui eventuale scavalcamento sarebbe stato determinato dalla riammissione del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio. Ha ritenuto controinteressato il partecipante collocato nella posizione immediatamente successiva a quella del ricorrente, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato il suo nuovo scavalcamento in graduatoria. Poiché il ricorrente non ha notificato il ricorso a tale soggetto entro il termine perentorio assegnato, né ha depositato la relativa prova, il Collegio ha applicato l'art. 49, comma 3, c.p.a., richiamando l'art. 35, comma 3, lett. c), c.p.a. e dichiarando l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Norma invocata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito a causa della mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 9, comma 1, legge regionale n. 32/1996

    Norma regionale invocata dal ricorrente in relazione ai criteri di accesso alla graduatoria ERP, ma non esaminata nel merito.

  • d.lgs. n. 109/1998

    Fonte richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di applicazione del criterio ISEE, senza esame di merito.

  • artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali indicati dal ricorrente a sostegno della questione subordinata di legittimità costituzionale, non esaminata per la definizione in rito.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35

    La mancata tempestiva notificazione e il mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio impongono al giudice di provvedere secondo l'art. 35 c.p.a.

  • art. 35, comma 3, lett. c), c.p.a.

    Applicato dal TAR quale base processuale per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto una graduatoria, sono controinteressati i partecipanti che, per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso, subirebbero un pregiudizio concreto, anche consistente nella postergazione o nello scavalcamento in graduatoria.
  • Quando, dopo l'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio, l'amministrazione comunica che il soggetto inizialmente individuato è stato escluso o non occupa più la posizione rilevante, il ricorrente deve notificare il ricorso al partecipante che, alla luce della situazione aggiornata, risulta effettivamente pregiudicato dall'eventuale accoglimento.
  • La mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato individuato dal giudice comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 3, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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