Cassazione Penale, Sentenza n. 7979/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di ricettazione (con l'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p.). Il ricorso per cassazione contestava: (1) la violazione dei principi della Corte EDU nella sentenza Maestri c. Italia, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'esame dell'imputato (e che la mera presenza in udienza non sostituiva una specifica citazione all'esame); (2) la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), lamentando carenza probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la nullità invocata fosse stata oggetto di rinuncia tacita dall'imputato, essendo stato presente in udienza con difesa e non avendo la difesa eccepito la nullità a verbale come previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.p.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa (esame dell'imputato) non sussiste in tutte le ipotesi e vale solo se la decisione riformata poggia su elementi che richiedono quel specifico atto istruttorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la sussistenza del dolo nella ricettazione può essere desunta da elementi indiretti e comportamentali, nonché dalla mancata o implausibile giustificazione della provenienza dei beni, senza violare il diritto al silenzio o determinare inversione dell'onere della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi richiamati).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
Norma richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione
Codice di procedura penale, art. 182, comma 2
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
L'eccezione di nullità che è rilevabile in udienza deve essere dedotta tempestivamente a verbale: la mancata deduzione in presenza della parte equivale a rinuncia e impedisce di sollevare la nullità in sede di legittimità
comma 4 dell'art. 648 cod. pen.
Riferimento alla norma sulla ricettazione e all'attenuante applicata in favore dell'imputato dalla Corte d'appello
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022 (Cass.)
Sez. 6, Sentenza n. 27163 del 05/05/2022
Chiarisce i limiti dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa dopo riforma di assoluzione e il carattere non automaticamente vincolante delle decisioni della Corte EDU se non in vicende analoghe
Sentenza Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 (Nocera)
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009
Affermata la possibilità che il dolo nella ricettazione si configuri anche nella forma del dolo eventuale
Sentenza Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008 (Nardino)
Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008
Conferma che la conoscenza della provenienza delittuosa può desumersi da elementi indiretti e dal comportamento dell'imputato
Sentenza Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 (Fontanella)
Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010
Ulteriore precedente che consente di desumere la consapevolezza della provenienza illecita dalla condotta o dalla mancata, non plausibile, indicazione della provenienza
Sentenza Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016 (Ancona)
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016
Richiama che la detenzione di beni di provenienza furtiva costituisce elemento indiziario utile a integrare il reato di ricettazione se non adeguatamente giustificata
Corte Costituzionale, sent. n. 49 del 2015
Corte Cost. n. 49 del 2015
Richiamata in relazione al valore delle decisioni della Corte EDU: esse assumono efficacia vincolante generale solo se concernono vicende analoghe e rappresentano un orientamento definitivo
Corte Cost., sent. 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione al potere della Corte di Cassazione di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi ritenuti manifestamente infondati o inammissibili
Massime di principio
- La presenza dell'imputato in udienza con difensore e la mancata deduzione a verbale di una nullità costituiscono rinuncia: le nullità rilevabili in udienza vanno eccepite tempestivamente secondo art. 182 c.p.p.
- Le decisioni della Corte EDU non producono automaticamente effetti vincolanti in tutti i procedimenti nazionali: assumono valore generale solo se la fattispecie è analoga e l'orientamento è definitivo, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità
- Dopo la riforma di un'assoluzione l'esame dell'imputato non è sempre obbligatorio: la rinnovazione della prova dichiarativa è necessaria solo se la decisione di merito si fonda su profili che richiedono specificamente quelle dichiarazioni
- La prova del dolo nella ricettazione può fondarsi su elementi indiziari e comportamentali; la mancanza di una plausibile spiegazione sulla provenienza dei beni è indizio idoneo a integrare la consapevolezza dell'origine illecita
- Il diritto al silenzio dell'imputato non è violato se la valutazione probatoria prende in considerazione l'assenza o l'inattendibilità delle giustificazioni fornite; non si ha inversione dell'onere della prova quando l'accertamento prende le mosse da elementi oggettivi e dalla mancata spiegazione dell'imputato
- In situazioni analoghe, la difesa deve tempestivamente eccepire in udienza eventuali nullità procedurali e curare la produzione di elementi giustificativi sulla provenienza dei beni quando l'imputato è trovato in loro disponibilità
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