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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05580/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di falsità nella dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa ha dedotto, in sintesi: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sostenendo che vi fosse un errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del beneficio e, quindi, sull'elemento soggettivo del reato; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva accertato che, nell'istanza presentata il 21.12.2020, l'imputato aveva dichiarato un reddito 2019 non superiore a euro 4.071,00, mentre dagli accertamenti della Questura di Palermo risultavano redditi effettivi pari a euro 13.464,00 nel 2019 e a euro 23.162,67 nel 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, logica e corretta in diritto, sia quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude l'elemento soggettivo del reato, poiché l'art. 76 del medesimo decreto è richiamato dalla norma incriminatrice e quindi non si tratta di errore su legge extrapenale. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Integra la fattispecie di reato contestata a chi renda dichiarazioni false o reticenti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    È norma richiamata espressamente dalla disposizione incriminatrice; per questo l'eventuale errore sulla nozione di reddito rilevante non è qualificato come errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi o circostanze positive idonee a giustificarne la concessione.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125

    La riforma dell'art. 62-bis ha reso non sufficiente, da solo, il mero stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nella massima giurisprudenziale per affermare che l'errore sulla nozione di reddito non esclude l'elemento soggettivo del reato.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità della dichiarazione sul reddito rilevante ai fini dell'ammissione integra il reato quando la difformità tra quanto attestato e quanto accertato risulti oggettivamente significativa.
  • L'errore dell'agente sulla nozione di reddito rilevante per il beneficio non esclude di per sé l'elemento soggettivo del reato, poiché la disciplina richiamata dalla norma incriminatrice impedisce di qualificare tale errore come errore su legge extrapenale rilevante ai fini dell'esclusione del dolo.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una critica che si limiti a riproporre questioni di fatto già disattese nei gradi di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logica, congrua e corretta in diritto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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