Cassazione Penale, Ordinanza n. 24938/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato una condanna per ricettazione. Nel ricorso per cassazione, l'imputato deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento fondante il giudizio di responsabilità per il reato contestato, ma la censura era formulata in modo generico e indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi della motivazione ritenuti erronei; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'istituto avrebbe dovuto essere applicato nonostante la decisione di merito lo avesse escluso. La sentenza impugnata aveva motivato il diniego richiamando le cinque precedenti condanne dell'imputato, di cui tre per delitti della stessa indole, l'intensità del dolo e l'entità del danno arrecato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e generico, quindi privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.; il secondo motivo era non proponibile in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta e non specificamente confutata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità per ricettazione
il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità rende il motivo inammissibile
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di precedenti penali significativi, intensità del dolo ed entità del danno
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La doglianza che non individua puntualmente gli errori della motivazione o non indica gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza precedenti penali dell'imputato, la stessa indole di alcuni di essi, l'intensità del dolo e l'entità del danno, elementi incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative rispetto a quelle già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito, salvo specifica confutazione delle ragioni poste a base del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →