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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21763/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 27/01/2025. Dai passaggi riportati emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e circostanziale: con il primo motivo si lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; con il secondo motivo si contestavano la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e comunque manifestamente infondato, perché fondato su un criterio di valutazione dell'entità del danno non conforme alla giurisprudenza consolidata; il secondo motivo è stato ritenuto generico e meramente ripetitivo rispetto alle censure già esaminate in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il primo motivo difettava di specificità ed era manifestamente infondato, mentre il secondo era generico e ripetitivo. Dalle informazioni disponibili non emergono il fatto concreto e il reato di merito contestato, ma la decisione attiene solo alla conferma del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione di attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    Per la speciale tenuità del danno nei reati contro il patrimonio, il criterio principale è oggettivo e riguarda il danno in sé; le condizioni economiche della persona offesa hanno valore solo sussidiario.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei reati contro il patrimonio, la valutazione della speciale tenuità del danno va compiuta anzitutto sulla base di un criterio oggettivo riferito all'entità del pregiudizio arrecato; il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa è solo subordinato e opera quando il dato oggettivo non sia già decisivo.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, è privo del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si risolvono in contestazioni generiche o ripetitive, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure siano manifestamente infondate o non specifiche, anche se formalmente articolate in più motivi.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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