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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25521/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia, per quanto emerge solo dall'ordinanza, riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 1068/2021 della Corte d'appello di Lecce. Il ricorso, notificato il 3 dicembre 2021, non risultava però depositato nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., come attestato dalla cancelleria centrale civile della Corte. La controricorrente ha resistito con tempestivo controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. La questione esaminata dalla Corte non attiene dunque al merito della controversia originaria, ma alla procedibilità del ricorso di legittimità per mancato deposito nel termine.

La decisione

La Corte ha rilevato il difetto di deposito del ricorso entro il termine dell'art. 369 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori di legge. Ha infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata dalla controricorrente è stata considerata tempestiva ai fini della trattazione camerale e della regolazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, a prescindere dall'eventuale regolarità della notificazione.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che ha resistito.
  • Quando ricorrono i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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