Cassazione Penale, Sentenza n. 20506/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrone impugnava l'ordinanza del G.i.p. del 25/06/2021 che aveva respinto la sua istanza di ricalcolo della pena concorrente. Il ricorrente sosteneva che il cumulo era stato effettuato sulle pene "concretamente inflitte" e non sulle pene indicate nelle motivazioni prima della diminuzione di un terzo spettante per il giudizio abbreviato; chiedeva altresì che fosse considerata la sentenza del 3/03/2009 del Tribunale di Milano (non inserita nel provvedimento originario), la cui pena era però già stata interamente espiata, perché tale sentenza poteva influire sul criterio moderatore del cumulo e sui limiti di applicazione degli artt. 78 e 80 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo che lamentava un errore nell'ordine applicativo tra la riduzione per il rito abbreviato e il cumulo materiale: in sede di esecuzione la riduzione ex art. 442, comma 2, c.p.p. deve operare prima del cumulo previsto dall'art. 78 c.p. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'omessa valutazione circa l'inclusione, ai fini del cumulo, della sentenza del 3/03/2009 del Tribunale di Milano anche se la pena risultava già espiata, ritenendo che nel provvedimento ex art. 663 c.p.p. devono essere inserite anche le pene già espiate quando possano incidere sul criterio moderatore del cumulo (anche ai fini di eventuali benefici). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo all'inclusione della sentenza del 3/03/2009 nel provvedimento di cumulo e ha rinviato il procedimento al G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, per nuovo esame su quel punto; ha respinto il ricorso per il resto.
Norme richiamate
Criterio moderatore del cumulo materiale: la Corte conferma che in sede di esecuzione la riduzione di pena per il rito abbreviato va operata prima dell'applicazione del limite di anni trenta previsto da questo articolo, ma il criterio si applica al risultato della rideterminazione delle singole pene.
Riferimento al regime delle pene concorrenti in combinazione con l'art. 78; la Corte valuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione e del cumulo.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato: la Corte afferma che, in sede di esecuzione, tale riduzione trova applicazione prima del calcolo del cumulo materiale ai fini dell'art. 78 c.p.
Disciplina della continuazione: la Corte richiama la norma in relazione all'ordine applicativo tra riduzione per abbreviato e criteri del cumulo in sede esecutiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma regolatrice dell'attuazione della riduzione ex art. 442 in sede di applicazione della continuazione: utilizzata per confermare che la riduzione si attua prima del cumulo materiale in esecuzione.
Provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti: la Corte ricorda che nel provvedimento vanno inserite anche le pene già espirate se possono avere riflessi sul cumulo e sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha fondato il gravame su vizio di normativa (erronea applicazione) e su mancanza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ha esaminato tali motivi e deciso per un accoglimento limitato.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla necessità di rinvio a diversa composizione del giudice dell'esecuzione; utile per motivare il rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la riduzione di pena riconosciuta per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va operata prima del calcolo del cumulo materiale soggetto al limite stabilito dall'art. 78 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione deve considerare, nel provvedimento di cumulo (art. 663 c.p.p.), non solo le pene ancora inespirate ma anche quelle già espiate se esse possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sui tempi per l'accesso a benefici.
- Se un provvedimento di cumulo omette di valutare l'effetto di una sentenza anche se già eseguita, la parte interessata può chiedere il ricalcolo e ottenere, in caso di omissione non motivata, l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- La differenza di ordine applicativo tra fase di cognizione (giudizio che pronuncia la sentenza) e fase di esecuzione è giustificata dal principio dell'intangibilità del giudicato: l'organo esecutivo non può sostituirsi al giudice della cognizione se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
- Per preparare efficacemente un'istanza di ricalcolo della pena in esecuzione: documentare tutte le sentenze (anche quelle già espirate) rilevanti, argomentare i riflessi sul cumulo e sui benefici, e sollevare direttamente l'omessa valutazione da parte del giudice dell'esecuzione.
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