Cassazione Civile, Ordinanza n. 04785/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio nel quale la società debitrice era stata condannata a pagare somme per spese processuali alla creditrice. Per ottenere il pagamento, la creditrice intimava precetto alla società. Quest'ultima proponeva opposizione a precetto davanti al Giudice di pace, sostenendo in compensazione un controcredito relativo alla quota asseritamente dovuta dalla creditrice per spese anticipate dalla società per la riparazione del tetto di un fabbricato comune. La creditrice si costituiva resistendo e proponeva anche domanda ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, ritenendo temeraria l'opposizione perché il debito sarebbe già stato adempiuto. In udienza la società rinunciava agli atti, senza accettazione della rinuncia da parte della controparte. Dopo una prima decisione del Giudice di pace e un primo appello, la Cassazione aveva cassato la sentenza d'appello rilevando che, essendo stata proposta domanda ex art. 96 c.p.c., non poteva dichiararsi l'estinzione senza esaminare tale domanda. Nel giudizio di rinvio il Tribunale ha esaminato il merito della domanda risarcitoria e l'ha rigettata. Gli eredi della creditrice hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. perché il giudice di rinvio avrebbe deciso in modo difforme dal principio di diritto; 2) censura sulla motivazione/conferma del regolamento delle spese e sulla mancata ritenuta responsabilità aggravata della società; 3) ulteriore doglianza sulla regolazione delle spese di lite; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese del giudizio di cassazione; 5) critica alla regolazione delle spese del giudizio di rinvio e al principio di soccombenza; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, con richiesta di rimborso del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura speciale, ritenendo sufficiente la collocazione della procura a margine del ricorso e non essendo emersa in modo assolutamente evidente la sua estraneità al giudizio di cassazione. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto imposto dalla precedente cassazione, avendo esaminato nel merito la domanda ex art. 96 c.p.c. e rigettandola per insussistenza dei presupposti di mala fede, colpa grave, temerarietà o uso distorto del processo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, perché mirava a sindacare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. I motivi sulle spese sono stati ritenuti in parte inammissibili per critica alla motivazione non più consentita e in parte infondati, poiché la soccombenza va valutata unitariamente sull'esito finale complessivo della lite: poiché l'unica decisione di merito effettivamente definita nel rinvio era il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., era corretto porre a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di appello e di rinvio, compensando quelle di cassazione e lasciando ferme quelle del primo grado secondo la precedente regolazione. È stata ritenuta infondata anche la doglianza sul contributo unificato, perché l'art. 13 d.P.R. 115/2002 non era stato applicato in sentenza e, comunque, la relativa attestazione ha natura meramente amministrativa.
Norme richiamate
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, per collocazione topografica e contenuto complessivo, risulta riferita al giudizio di cassazione, salvo che emerga in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità.
Dopo la riforma del 1997, il requisito della specialità della procura per cassazione è integrato anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, se la procura è collocata in modo da riferirsi al giudizio di cassazione.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto ciò è avvenuto perché il Tribunale ha esaminato il merito della domanda ex art. 96 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non può essere ignorato il dictum rescindente; qui, però, il giudice di rinvio non lo ha violato.
La condanna per responsabilità aggravata richiede la prova di mala fede, colpa grave, temerarietà o uso distorto del processo; tali presupposti costituiscono apprezzamento di merito.
Ogni motivo di ricorso deve essere specifico e coerente tra rubrica e sviluppo argomentativo; il difetto di specificità comporta inammissibilità.
Dopo la riforma, non sono più deducibili in cassazione censure di insufficienza motivazionale; resta sindacabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente, nei limiti del "minimo costituzionale".
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione sia totalmente mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
Le spese seguono la soccombenza valutata unitariamente in base all'esito finale complessivo della lite, non al risultato delle singole fasi.
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto violato; la regolazione delle spese è stata giudicata coerente con l'esito complessivo della controversia.
La rinuncia agli atti non estingue il processo se la controparte, che abbia interesse alla prosecuzione, non la accetta.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato è un atto dovuto a fini amministrativi, non una condanna e non un capo di sentenza impugnabile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamo ritenuto inconferente perché la norma riguarda altri giudizi e non era applicabile alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione può ritenersi validamente conferita anche senza espressa indicazione della sentenza impugnata, purché dalla sua collocazione e dal suo contenuto non emerga in modo inequivoco la volontà di riferirla ad altro giudizio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare il merito della domanda che la Cassazione gli ha rimesso, ma l'accertamento dei presupposti sostanziali della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. resta un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova di mala fede, colpa grave, temerarietà o uso distorto del processo; la mera infondatezza della pretesa o della difesa non basta da sola.
- Ai fini delle spese di lite, la soccombenza va valutata in modo unitario con riguardo all'esito finale complessivo del processo, non separatamente per ciascuna fase o per ciascun capo iniziale della lite quando esso non sia stato definito nel merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è più consentito impugnare in cassazione la sentenza per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo deducibile solo la mancanza, apparenza o assoluta incomprensibilità della motivazione.
- La declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002 ha funzione meramente amministrativa e non costituisce un capo decisorio autonomamente impugnabile.
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