Cassazione Penale, Sentenza n. 17485/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva (sentenza Tribunale Marsala 19/05/2020, irrevocabile 14/12/2023, per violazione art. 73 d.P.R. n. 309/1990) con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o altra pena sostitutiva. Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale di esecuzione aveva formulato prognosi negativa sulla probabilità di astensione dal reato e sulla capacità di osservare prescrizioni di una pena sostitutiva, nonostante il Tribunale di Sorveglianza di Palermo (23/05/2024) avesse ammesso lo stesso all'affidamento in prova con prescrizione di frequenza del SERD e svolgimento di attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la corretta valutazione del giudice dell'esecuzione che ha motivato la scelta sulla base della gravità della condotta (detenzione e cessione di cocaina e crack), della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, dei plurimi precedenti penali (inclusi evasione, reati contro la persona, reati sugli stupefacenti e violazioni inerenti la sorveglianza speciale), della presenza in domicilio di persone pluripregiudicate durante la misura di prevenzione e delle informazioni della polizia locale. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione tra pene sostitutive (applicate dal giudice della cognizione secondo artt. 132 e 133 c.p.) e pene alternative (decise dalla magistratura di sorveglianza), affermando che le valutazioni prognostiche di giudici diversi su reati diversi non sono vincolanti l'una per l'altra. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
Norma che punisce il traffico/ detenzione di sostanze stupefacenti, il reato per cui è stato condannato il ricorrente; la gravità della condotta ai sensi di tale norma è stata valorizzata nel rigetto dell'istanza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 95
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla presunta errata applicazione, sottolineando che la valutazione prognostica del giudice dell'esecuzione è autonoma.
codice penale - artt. 132 e 133
Richiamati per distinguere i criteri con cui il giudice della cognizione applica le pene sostitutive delle pene detentive brevi (evitare pregiudizio da breve carcerazione) rispetto alla materia delle pene alternative di esecuzione.
Norma citata dall'istanza quale possibile base per applicare pene sostitutive o misure alternative; non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto in ragione della prognosi negativa e della gravità della condotta.
legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 53 e ss.
Richiamata dall'istanza come disciplina sulle sanzioni amministrative e misure sostitutive; la Corte non ha ritenuto che le disposizioni richiamate impongano la sostituzione della pena nel caso di specie.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra pene sostitutive (decise dal giudice della cognizione secondo art.132-133 c.p.) e pene alternative/ misure esecutive (di competenza della magistratura di sorveglianza): le valutazioni prognostiche di giudici diversi non sono vincolanti reciprocamente.
- La gravità della condotta, la natura delle sostanze, la recidiva specifica e i precedenti penali pesano fortemente contro la concessione di pene sostitutive o alternative.
- L'ammissione a misure favorevoli da parte del giudice di sorveglianza (es. affidamento in prova con prescrizioni) non garantisce automaticamente la sostituzione della pena decisa dal giudice dell'esecuzione; occorre dimostrare la compatibilità effettiva e la concreta idoneità delle misure sostitutive alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.
- Per ottenere la sostituzione della pena è utile fornire elementi probatori aggiornati e concreti sul percorso di rieducazione (adesione a programmi terapeutici, lavoro stabile, relazioni sociali positive, relazioni di servizio sociale/SERD) che possano convincere il giudice sulla prognosi favorevole.
- La valutazione del rischio di reiterazione è centrale: il difensore deve controbilanciare la gravità dei precedenti con prove di cambiamento e di bassa pericolosità sociale.
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